AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 29 maggio 2020, n. 27/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
L’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri, secondo le condizioni ivi previste.
Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 103 consente ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare istanza per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza, secondo le condizioni ivi previste.
In proposito, il comma 7 del citato articolo 103 prevede che le suddette istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario dell’importo di:
– 500 euro per l’istanza di cui al comma 1, per ciascun lavoratore;
– 130 euro per l’istanza di cui al comma 2; tale importo non comprende i costi di cui al comma 16 del citato articolo 103, che restano comunque a carico dell’interessato.
Ai sensi di quanto stabilito dal comma 26, lettera b), del medesimo articolo 103, le risorse provenienti dal pagamento dei contributi forfettari di cui trattasi sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
Tanto premesso, per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “REDT” denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”;
– “RECT” denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020”.
Si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale:
– del datore di lavoro (per il codice tributo “REDT”);
– del cittadino straniero (per il codice tributo “RECT”).
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “REDT”, il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
– nel campo “codice”, i codici tributo “REDT” o “RECT”;
– nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
– nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro (per il codice “REDT”), ovvero di 130,00 euro (per il codice “RECT”).
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