AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 29 marzo 2017, n. 41/E
Soppressione dei codici tributo 842T e 137T utilizzati mediante il modello F23, per il versamento delle entrate da demanio marittimo. Soppressione del codice tributo 137T, in uso nel modello F24
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2016, dispone l’estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, alle entrate da demanio marittimo.
In attuazione di quanto stabilito dal citato D.M. 19 novembre 2015, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 settembre 2016, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia del demanio, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2017, le entrate da demanio marittimo sono versate esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (cd. F24 ELIDE), utilizzando appositi codici tributo.
A tal fine, con la risoluzione n. 11/E del 23 gennaio 2017 sono stati istituiti i codici tributo “MA11”, “MA12” e “MA13”, da utilizzare mediante il modello “F24 ELIDE”, per il versamento delle entrate da demanio marittimo.
Ciò premesso, facendo seguito alla richiesta dell’Agenzia del demanio, formulata con nota prot. n. 4119 del 22 marzo 2017, con la presente risoluzione sono soppressi i codici tributo 842T (canoni) e 137T (indennizzi), già utilizzati nel modello F23 per il versamento delle entrate da demanio marittimo. E’ altresì soppresso il codice tributo “137T”, in uso nel modello F24.
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