AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 30 agosto 2019, n. 78/E
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016
L’articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che le agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007, che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella suddetta zona franca.
L’articolo 22-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha esteso le suddette agevolazioni ai professionisti.
In proposito, con decreto direttoriale del 7 agosto 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “Z162” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti – art. 1, comma 759, lettera a), della legge n. 145/2018”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
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