AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 30 maggio 2019, n. 54/E
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
L’articolo 11 comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede che i titolari di reddito d’impresa, i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare entro il 30 novembre 2017, per il pagamento dei tributi sospesi di cui all’articolo 48 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017.
Inoltre, il successivo comma 4 del citato articolo 11 prevede che, per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, i soggetti sopra indicati possono chiedere il finanziamento di cui al comma 3 dello stesso articolo 11, ovvero un’integrazione del medesimo, da erogare entro il 30 novembre 2018.
In proposito, il comma 5 del citato articolo 11 dispone che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante il riconoscimento di un credito di imposta di pari importo. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il predetto credito di imposta può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile; il cessionario utilizza il credito in compensazione alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Tanto premesso, per consentire ai soggetti finanziatori l’utilizzo, mediante modello F24, del credito di imposta in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
– “6895” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione – Sisma Centro Italia – art. 11, c. 5, d.l. 9 febbraio 2017, n. 8”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione, espresso nella forma “AAAA”.
Per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai finanziamenti concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata, si utilizza il suddetto codice tributo “6895”, indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del modello F24. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento, nel formato “AAAA”.
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