AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 30 novembre 2021, n. 68/E
Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR)
Il 13 luglio 2021 il Consiglio ECOFIN ha adottato la Decisione di esecuzione relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (PNRR).
Nell’allegato alla Decisione vengono descritte le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, caratterizzati da puntuali obiettivi e traguardi secondo una precisa cadenza temporale, al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale.
In particolare, la misura “Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1) prevista dal PNRR ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in: a) beni capitali; b) ricerca, sviluppo e innovazione; c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.
Le misure agevolative in argomento sono attualmente disciplinate:
– dall’articolo 1, commi 189-190, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard);
– dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese);
– dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0).
Inoltre, il richiamato allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nel descrivere il “Traguardo” della misura “Investimento 1: Transizione 4.0”, prevede, tra l’altro, che “Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d’imposta tramite modello F24”.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta citati tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, sono utilizzati i seguenti codici tributo, secondo le istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive.
Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 – “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”; – “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”; – “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”. Questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali. In ogni caso la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali; – “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”; – “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
Il codice tributo “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”, istituito con la citata risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che non sono finanziate dal PNRR.
Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021 – “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.
Per completezza, si conferma che rimangono validi i seguenti codici tributo istituiti con la citata risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021, che non sono relativi a misure finanziate nell’ambito del PNRR: – “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”; – “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019 – “6897” denominato “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.
Ai fini del puntuale monitoraggio delle sopra descritte misure agevolative, i dati dei crediti d’imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti beneficiari, secondo le relative istruzioni approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
In particolare nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta 2020: – il credito d’imposta di cui al codice “6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2H” e nella sez. IV rigo RU120 co 1. 2; – il credito d’imposta di cui al codice “6934”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3; – il credito d’imposta di cui al codice “6935”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “L3” e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal PNRR), nella sez. IV rigo RU130 col. 2 e col. 3; – il credito d’imposta di cui al codice “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2L” e nella sez. IV rigo RU130 col 5; – il credito d’imposta di cui al codice “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3L” e nella sez. IV rigo RU130 col 6.
Per i codici tributo qui elencati, saranno individuate modalità analoghe di monitoraggio anche nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta successivi, nelle quali saranno inoltre monitorabili: – il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo 6938), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021; – il credito d’imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021. Attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice “F7”.
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