AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 31 maggio 2022, n. 24/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
L’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha inserito il comma 5-ter, all’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per consentire ai docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44.
L’esercizio di tale opzione è subordinato al versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, secondo le condizioni specificate, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 5-ter.
Ai sensi del comma 5-quater del menzionato articolo 5, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022 sono state definite le modalità di esercizio della suddetta opzione. Inoltre, con Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17/E del 25 maggio 2022 sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulla materia.
Le disposizioni sopra richiamate dispongono che gli importi dovuti per esercitare l’opzione sono versati mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui trattasi. I soggetti per cui tale periodo si è concluso entro il 31 dicembre 2021, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del citato provvedimento.
Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi in parola, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “1880” denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;
- “1881” denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, b), del DL n. 34 del 2019”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”
sono indicati:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;
- nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo
IL DIRETTORE CENTRALE
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