AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 31 marzo 2020, n. 16/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute per la definizione di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
L’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, rubricato “Incentivi Conto Energia”, al comma 2 prevede che “Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.”.
Il successivo comma 3 del citato articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 dispone che “I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia (…)”. Ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 36, la definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.
A tal proposito, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020 sono state approvate le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione in parola, specificando, al punto 5.2, che ai fini del pagamento è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tanto premesso, per consentire il versamento delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituisce il seguente codice tributo:
– “8200” denominato “DEFINIZIONE INCENTIVI CONTO ENERGIA – articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26/10/2019, n. 124”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, il codice tributo “8200”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.
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