Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 27/E del 10 giugno 2022
Codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all’articolo 38 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 15
L’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che a decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
Il comma 3 del citato articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, prevede che l’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille.
Il successivo comma 4 dispone che i comuni cui spetta il gettito dell’IMPi sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e sono altresì ivi stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione e di versamento, nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati.
Con decreto del 28 aprile 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro della transizione ecologica sono stati individuati i comuni cui spetta il gettito dell’IMPi.
Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’IMPi a favore dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille e le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione svolte dai comuni cui spetta, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 38, il relativo gettito, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “3971” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – COMUNE”;
- “3972” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3973” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
Resta fermo l’utilizzo del codice tributo già istituito con risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020, per il versamento della quota riservata allo Stato:
- “3970” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”.
Si precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
- nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
- barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
- nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Si specifica che nel compilare il campo relativo al “codice ente/codice comune” si deve fare esclusivo riferimento ai codici catastali dei comuni individuati dal decreto emanato ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, rappresentato all’attualità dal citato decreto del 28 aprile 2022. Tali codici catastali devono essere utilizzati, in luogo del codice generico “Z999” specificato nella risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020, anche in corrispondenza del codice tributo “3970”, relativo al versamento della quota riservata allo Stato.