Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

L’articolo 4 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ha introdotto l’articolo 15.1 al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, al fine di prevedere il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite al comma 2 dello stesso articolo 15.1, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, alle condizioni e nei termini ivi indicati.

In proposito, il citato articolo 15.1 stabilisce che il suddetto credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

  •  “6966” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Si ricorda che per la fruizione dell’analogo credito d’imposta riferito al secondo trimestre 2022, previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, deve essere utilizzato il codice tributo “6962” già istituito con la risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022.