Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 31/E del 24 giugno 2022
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 110, comma 8-quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
L’articolo 1, comma 622, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha inserito i commi 8-ter e 8-quater all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020.
In particolare, il citato comma 8-ter ha stabilito che “la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.”
Il successivo comma 8-quater ha previsto inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, la possibilità di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, da effettuare alle condizioni ivi previste.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo:
- “1862” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITA’ IMMATERIALI – art. 110, comma 8- quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
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