Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 32/E del 24 giugno 2022
Codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
L’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha modificato le disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, l’articolo 57, comma 6, è intervenuto per disporre la proroga per gli anni 2021 e 2022 del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi e per estendere le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021.
In proposito, con decreto direttoriale del 24 giugno 2022 del Ministero dello sviluppo economico sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento, a valere sullo stanziamento per l’annualità 2022 previsto dal citato articolo 57, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020.
Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo dell’agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “Z165” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2022) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”.
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Con risoluzione n. 47/E del 13 luglio 2021 è stato istituito il codice tributo “Z164”, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione prevista dal citato articolo 57, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, a valere sullo stanziamento per l’annualità 2021.
Tanto premesso, il codice tributo “Z164” è ridenominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2021) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”.
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In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
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