Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili.
L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU).
In particolare, l’articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 prevede che “il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, …”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “3912” – denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- “3913” – denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3915” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- “3916” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3917” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;
- “3918” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3919” – denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;
- “3923” – denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3924” – denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:
- nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. ;
- nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.
Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Inoltre, i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002 per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), ferma restando l’esposizione nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” e la modalità di compilazione del modello F24, sono così ricodificati:
- da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale”;
- da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
- da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”;
- da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati”.
Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili.
I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati.
L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.
IL DIRETTORE CENTRALE