Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 35/E del 5 luglio 2022
Istituzione dei codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti eccedente il massimale spettante di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 ha disciplinato le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 dell’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti dalle disposizioni ivi indicate.
In particolare, l’articolo 4 del citato decreto ministeriale ha previsto che, in caso di superamento dei massimali stabiliti ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 dello stesso decreto, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, e dell’articolo 4, comma 3, del richiamato decreto ministeriale sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità e i termini di restituzione volontaria degli aiuti in caso di superamento dei massimali sopra richiamati.
In proposito, il punto 1.4 del predetto provvedimento ha stabilito che le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali in parola, nonché il versamento dei relativi interessi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “8174” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
- “8175” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.
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