Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 38/E del 12 luglio 2022
Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari
Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con le risoluzioni di seguito specificate sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
Codice tributo | Descrizione | Risoluzione istitutiva |
6960 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 |
n. 13/E del 21 marzo 2022 |
6961 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 |
n. 18/E del 14 aprile 2022 |
6966 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4 |
n. 28/E del 13 giugno 2022 |
6962 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto- legge 1° marzo 2022, n. 17 |
n. 18/E del 14 aprile 2022 |
Codice tributo | Descrizione | Risoluzione istitutiva |
6963 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 |
n. 18/E del 14 aprile 2022 |
6964 | credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 |
n. 18/E del 14 aprile 2022 |
6965 | credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 |
n. 23/E del 30 maggio 2022 |
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta in parola. Il citato provvedimento prevede, tra l’altro, che:
- la cessione dei crediti d’imposta sopra citati è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, secondo le modalità indicate nel provvedimento stesso;
- i cessionari utilizzano i crediti d’imposta in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022, oppure possono cedere ulteriormente il credito, per l’intero importo, a favore dei soggetti qualificati definiti al punto 5.1 del richiamato provvedimento;
- con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7720” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
- “7721” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “7722” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
- “7723” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “7724” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “7725” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “7726” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
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