Agenzie marittime ed aeree – Accordo rinnovo CCNL 2018 – 2020
Accordo del 14/12/2017, firmato tra FEDERAGENTI e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle agenzie marittime in scadenza alla data del 31/12/2017.
L’accordo è stato approvato a seguito della validazione da parte delle assemblee dei lavoratori e della Federagenti e prevede un aumento economico riferito al 4° livello così composto:
– € 34,00 con decorrenza dall’1/3/2018;
– € 34,00 con decorrenza dall’1/3/2019;
– € 34,00 con decorrenza dall’1/3/2020;
Questi, pertanto, sono gli aumenti e i relativi nuovi minimi elaborati redazionalmente in relazione ai singoli parametri
Livello | Par. | Aumento all’1/3/2018 | Aumento all’1/3/2019 | Aumento all’1/3/2020 |
---|---|---|---|---|
7 | 155 | 38,75 | 38,75 | 38,75 |
6 | 148 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
5 | 144 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
4 | 136 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
3 | 120 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
2 | 115 | 28,75 | 28,75 | 28,75 |
1 | 100 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Livello | Minimo all’1/3/2018 | Minimo all’1/3/2019 | Minimo all’1/3/2020 |
---|---|---|---|
7 | 2.073,45 | 2.112,20 | 2.150,95 |
6 | 1.980,64 | 2.017,64 | 2.054,64 |
5 | 1.926,32 | 1.962,32 | 1.998,32 |
4 | 1.819,70 | 1.853,70 | 1.887,70 |
3 | 1.605,44 | 1.635,44 | 1.665,44 |
2 | 1.538,30 | 1.567,05 | 1.595,80 |
1 | 1.337,86 | 1.362,86 | 1.387,86 |
Permessi Formazione professionale
La formazione dei lavoratori, nelle materie in cui vige un obbligo di legge, deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. I lavoratori hanno diritto, nell’ambito dell’orario di lavoro ad ulteriori 20 ore nel corso dell’anno per la partecipazione ai corsi di formazione erogati dall’Ente Bilaterale Nazionale.
Reperibilità
Possono essere individuate a livello aziendale, previo esame congiunto per una sua definizione con le R.S.U./R.S.A. ove presenti, le figure professionali soggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze tecnico-organizzative connesse alla corretta operatività dell’azienda nonché alla sicurezza delle strutture. A livello aziendale saranno altresì individuati i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante al lavoratore in reperibilità nonché le modalità applicative di un eventuale recupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della reperibilità.
I lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Congedo matrimoniale
Il congedo non si computa nell’annuale periodo di ferie. Il lavoratore ha diritto di usufruire di una settimana di ferie maturate in aggiunta al congedo matrimoniale. Il congedo matrimoniale deve essere usufruito entro 90 giorni dalla celebrazione delle nozze. La settimana aggiuntiva di ferie non potrà essere fruita nei periodi che vanno dal 1° luglio al 20 agosto e dal 7 dicembre al 6 gennaio, salvo condizioni di miglior favore.
Lavoro part-time per maternità
La lavoratrice/il lavoratore potrà presentare la domanda al termine della astensione obbligatoria dal lavoro.
In presenza di un numero di richieste eccedenti il limite di cui sopra l’azienda concederà il part-time in base alla data di presentazione della domanda.
La lavoratrice/lavoratore che ha già usufruito della trasformazione a seguito della medesima maternità potrà ripresentare la domanda per un ulteriore semestre solo alla scadenza del periodo precedente.
Diversi criteri di concessione potranno essere stabiliti in sede di contrattazione di secondo livello.
Si demanda alla contrattazione di secondo livello l’attuazione delle possibilità di usufruire ad ore del congedo parentale ai sensi dell’art. 1 comma 339 Legge 228/2012.
Viene istituita una commissione bilaterale nazionale paritetica per approfondire le tematiche del welfare aziendale.
La stessa commissione approfondirà inoltre le tematiche di aggiornamento dei profili professionali nonché la stesura dell’articolato del CCNL dei dipendenti delle agenzie marittime.
Una tantum rinnovo CCNL
Il contributo pari a 20,00 Euro avverrà per mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro con la competenza del mese di luglio 2018. Ai lavoratori e lavoratrici iscritte alle OO.SS. stipulanti il contributo non sarà trattenuto in quanto già compreso nella normale quota associativa mensile di adesione. Le aziende si impegnano a dare comunicazione ai lavoratori mediante affissioni nelle bacheche dei luoghi di lavoro da effettuarsi a partire dall’1/7/2018.
I lavoratori e lavoratrici che non intendano versare tale contributo devono dare comunicazione per iscritto agli uffici dell’azienda entro il termine perentorio del 10/7/2018.
Le quote per le attività sindacali di rinnovo contrattuale saranno versate dalle aziende presso:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – succursale D – Via di Priscilla 101/B Roma IBAN: IT 36H 0538703204000002121681 BIC: BPMOIT22XXX intestato a FILT – FIT – UILT.
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