La recente sentenza n. 4190 del 02 dicembre 2016 della Commissione Tributaria Regionale sez. di Palermo, dopo la pubblicazione della sentenza n. 864 del 19 gennaio 2016 della Corte Suprema, torna a decidere in tema di agevolazioni “prima casa”, ed in particolare al riferimento all’eventuale inadempimento dell’obbligo, posto a carico del contribuente, di trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, rispetto al quale ha usufruito dei cd. benefici fiscali prima casa.
La controversia ha avuto origine da un contribuente a cui veniva notificato l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per differenza tra le imposte ordinariamente dovute e quelle percette in sede di registrazione con applicazione dell’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dalla data di stipula dell’atto. Il contribuente procedeva ad impugnare l’atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze della ricorrente, la quale sosteneva che il mancato rispetto del termine era dovuto a cause di forma maggiore.
L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso alla CTR che però, anche alla luce dell’insegnamento della Corte di Cassazione, confermava la decisione dei giudici di prime cure.
I giudici della CTR hanno affermato che “la forza maggiore – idonea ad impedire la decadenza dell’acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile nel termine previsto – deve consistere in un evento imprevedibile ed inevitabile, che può essere ravvisato nell’anomalo ritardo della P.A. nel concedere un’autorizzazione aggiuntiva conseguente alla complessità sopravvenuta di lavori di rifacimento di un vecchio stabile, poiché l’inefficienza e il non motivato ritardo dell’ente pubblico non rientrano nella sfera di disponibilità del contribuente”
La “forza maggiore”, secondo il dictum espresso nella sentenza n. 864 del 19 gennaio 2016, si identifica con un evento che ostacola il trasferimento, rispetto al quale l’acquisto dell’immobile era funzionale, ricorrendo anche nelle ipotesi ove è risultato impossibile utilizzare l’immobile acquistato, con lo scopo di andarvi ad abitare, con la precisazione che detto impedimento sia connotato dai caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità.