La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 21287 depositata il 18 settembre 2013 intervenendo in materia di imposte sulla prima casa ha statuito che al fine di poter beneficiare dell’agevolazioni prima casa, vanno compresi nel calcolo della metratura dell’abitazione di lusso ai fini del requisito anche la superficie non calpestabile. Esclusi dal conteggio solo i muri perimetrali e divisori.
Gli Ermellini hanno confermato, con la sentenza in commento, l’orientamento ormai consolidato, ai fini dell’agevolazione tributaria, di considerare la metratura dell’abitazione al lordo. Nel calcolo vanno esclusi dal conteggio solo i muri perimetrali e divisori.
La vicenda ha visto protagonista un contribuente che aveva acquistato un appartamento usufruendo delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dello stesso. L’Agenzia emetteva avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, contestando la mancanza dei requisiti per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per la prima casa.
Il contribuente ricorreva, avverso l’atto impositivo, alla Commissione Tributaria, i cui giudici di prime cure accoglievano il ricorso del contribuente mentre i giudici di secondo grado, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettavano le doglianze del ricorrente.
Pertanto, come confermato dalla sentenza della Cassazione in esame, non ha diritto alle agevolazioni fiscali sulla prima casa il proprietario di un immobile che supera i 240 mq, contando anche parte della superficie non calpestabile, ad eccezione dei muri perimetrali e divisori. La Corte ha respinto il ricorso della proprietaria di un immobile che aveva utilizzato le agevolazioni prima casa per un’abitazione che l’amministrazione aveva invece considerato di lusso, contando nei 240 mq previsti dalla legge, anche parte della superficie non calpestabile. La norma di cui all’art. 6 del DM 2 agosto 1969 prevede che non possano usufruire del beneficio fiscale per le prime abitazioni, come definite dal DPR n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II bis, le unità immobiliari “aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”. Tali immobili vanno quindi considerati “di lusso”. Pertanto, dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) vanno esclusi solo i predetti ambienti e non l’intera superficie non calpestabile.