INPS – Circolare 22 febbraio 2021, n. 33

Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: L’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La suddetta agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente,con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione europea. Per effetto della novella legislativa, l’intensità della misura diminuisce nel tempo: in particolare, essa è pari al 30% della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. Con la presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea.

1. Premessa

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di bilancio 2021), ha previsto che l’esonero  contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applichi fino al 31 dicembre 2029.

Il citato articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede altresì una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:

– al 30% fino al 31 dicembre 2025;

– al 20% per gli anni 2026 e 2027;

– al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Le regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo dell’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.

Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 1, comma 168, della legge di bilancio 2021 ha abrogato l’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, il quale demandava all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, l’individuazione delle modalità e di indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dei Piani Nazionali di Riforma (PNR).

Pertanto, l’agevolazione continua a spettare in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale” (cfr. l’art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020).

Ciò premesso, si ribadisce che la decontribuzione in trattazione trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

L’esonero in trattazione, infine, ai sensi dell’articolo 1, commi 164 e 165, della legge di bilancio 2021, è concesso dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary framework). Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Nell’evidenziare che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, si rappresenta che in data 13 febbraio 2021 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all’articolo 1, commi 161 e seguenti, della legge n. 178/2020, che ha introdotto modifiche al regime iniziale di aiuti di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, già approvato con Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020 e successivamente prorogato al 30 giugno 2021 dalla Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020.

Le modifiche al predetto regime di aiuto sono state approvate dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.

La presente circolare fornisce, pertanto, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Per quanto attiene l’esonero contributivo relativo al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla medesima previsione.

La legge di bilancio 2021, infatti, all’articolo 1, comma 162, precisa che l’agevolazione non si applica:

a) agli enti pubblici economici;

b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) ai consorzi di bonifica;

g) ai consorzi industriali;

h) agli enti morali;

i) agli enti ecclesiastici.

Pertanto, per i predetti soggetti, sebbene equiparabili ai datori di lavoro privati, la decontribuzione in trattazione, in forza della speciale previsione di legge, non può trovare applicazione.

Inoltre, per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell’aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario[1].

2.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse.

Indicazioni per i datori di lavoro e le Strutture territoriali competenti. Attribuzione del codice autorizzazione “0L”

Come precisato in premessa, il beneficio spetta a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni summenzionate. Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”, possono attribuire o prorogare il codice di autorizzazione “0L”con data inizio validità dal 1° gennaio 2021 e con fine validità al 31 dicembre 2021.

2.2 Somministrazione di lavoro

Riguardo all’applicabilità dell’esonero in trattazione in riferimento ai rapporti di somministrazione, si precisa che la misura, in virtù dell’espresso richiamo all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, effettuato dall’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, spetta, come precisato sopra, ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.

Ciò premesso, occorre considerare che, nell’ambito della somministrazione di manodopera, il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione; quest’ultima è parte del contratto individuale di lavoro e, dunque, riveste la qualifica formale di datore di lavoro richiesta dalla previsione normativa in oggetto ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi.

Con riferimento al rapporto di lavoro instaurato con un’agenzia di somministrazione, si evidenzia, inoltre, che gli obblighi derivanti dallo svolgimento del rapporto, tra i quali gli adempimenti retributivi e previdenziali, gravano sull’agenzia che effettua l’assunzione. In relazione a tali obblighi, l’utilizzatore viene coinvolto come responsabile in solido, salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L’articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 81/2015 stabilisce, al riguardo, che: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo […] di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.

Sulla base delle suesposte motivazioni, il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il  lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

Qualora, invece, l’agenzia di somministrazione abbia sede legale o operativa in una delle regioni svantaggiate, l’esonero in trattazione può essere fruito dalla predetta agenzia, e ciò a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa.

Al fine della corretta applicazione della misura, anche per l’agenzia di somministrazione vale il rispetto di tutti i presupposti legittimanti, ivi compreso il rispetto del massimale di 1.800.000 euro di aiuti concedibili previsto dal Temporary Framework.

2.3 Lavoratori marittimi

Considerato che l’esonero trova applicazione solo laddove il datore di lavoro abbia una sede legale o operativa nelle regioni svantaggiate, con riferimento ai lavoratori marittimi, categoria gente di mare ai sensi dell’articolo 115 del codice della navigazione, tenuti a svolgere la propria attività lavorativa a bordo delle navi, si precisa che le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo in argomento per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate, alla luce del criterio già utilizzato dal legislatore nel comma 6-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, inserito dalla legge di conversione 4 agosto 1984, n. 430, che aveva esteso lo sgravio contributivo nel Mezzogiorno di cui all’articolo 59 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, alle imprese di navigazione “per i marittimi componenti l’equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno”.

Al riguardo, si evidenzia che dall’iscrizione della nave e dalla connessa abilitazione alla navigazione, scaturiscono una serie di attività gestionali, sovente collegate con la località d’iscrizione, quali, ad esempio, richieste di servizi vari (amministrativi, portuali, cantieristici) e di altre prestazioni connesse con l’esercizio della nave, a cominciare dal lavoro marittimo.

Tale criterio, quindi, è coerente con la ratio degli articoli 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 e 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, che è quella di dare un sostegno alle aziende che operano nelle regioni svantaggiate, individuate dalle norme stesse.

3. Assetto e misura dell’esonero

Come anticipato, l’esonero è pari:

– al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, sino al 31 dicembre 2025;

– al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2026 e 2027;

– al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2028 e 2029.

L’esonero in trattazione non prevede un limite individuale di importo.

Pertanto, lo stesso trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.

A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, richiamato dall’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;

– il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);

– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Infine, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, come espressamente previsto dal comma 167 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2021.

4. Natura dell’esonero e condizioni di spettanza

La misura c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

In quest’ottica, l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/206, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di bilancio 2021, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

L’articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2021, infatti, specifica che la misura, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla  comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Per espressa previsione del comma 165 dell’articolo 1 della medesima legge, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Con riferimento alle agevolazioni oggetto della Decisione della Commissione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, si ricorda che, in base alla sezione 3.1 del citato “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

– siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019[2];

– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese[3] che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

– siano concessi entro il 31 dicembre 2021[4].

Inoltre, rilevato che l’aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal Temporary Framework, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione”.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta che l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (cfr. l’art. 1, comma 166, della legge di bilancio 2021).

Analogamente, la misura in questione sarà registrata nel Registro SIPA, relativamente agli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

6. Coordinamento con altri incentivi

L’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta sino al 31 dicembre 2025 (e, successivamente, pari al 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per gli anni 2028 e 2029), a fronte di rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandi.

In ragione dell’entità della misura di sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).

Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.

Al riguardo, si precisa pertanto che, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo. Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.

Analogamente, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, prevista dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.

7. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla decontribuzione

I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, fino al mese dicembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione, valorizzando, secondo le consuete  modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

– nell’elemento <TipoIncentivo> continuerà a essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;

– nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

– nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

– nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo al solo mese di gennaio 2021.

Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2021.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice in uso “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;

– con il codice di nuova istituzione “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 – mese di gennaio 2021”.

Per la fruizione del beneficio in oggetto relativo alle annualità dal 2022 al 2029 saranno fornite  le relative istruzioni operative con un successivo messaggio, all’esito dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

8. Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva

I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione Pubblica che non risultino tassativamente esclusi dal beneficio dalla legge di bilancio 2021 e quindi non rientrano nell’elenco di cui al paragrafo 2 della presente circolare, dovranno esporre nel flusso Uniemens sezione ListaPosPA, per i periodi da gennaio 2021 a dicembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio;

– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “17”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.

Il recupero del beneficio spettante per il mese di gennaio 2021 dovrà essere esposto esclusivamente nella denuncia del mese di febbraio 2021, valorizzando i suddetti elementi con i dati relativi a tale primo mese.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e inoltre che la stessa, come già evidenziato in occasione di precedenti circolari, non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per i periodi da gennaio 2022 a dicembre 2029 le istruzioni relative alle modalità di denuncia saranno fornite con successivo messaggio, all’esito dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

9. Istruzioni contabili

Con riferimento alle istruzioni operative illustrate nei paragrafi precedenti, si confermano le istruzioni contabili fornite con la circolare n. 122/2020.

Pertanto, allo stesso conto GAW37158, a cui sarà adeguata la denominazione, andranno imputate le somme denunciate con i codici “L540” e “L543”.

Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei datori di lavoro privati iscritti alle gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Si riporta, nell’Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti.

Note:

[1] Le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.

[2] Con riferimento alla nozione di “impresa in difficoltà” si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento UE n. 651/2014.

[3] Per la nozione di microimpresa o piccola impresa si rinvia a quanto previsto dall’allegato I del Regolamento UE n. 651/2014.

[4] Il termine del 31 dicembre 2020 presente nel testo originario del Temporary Framework è stato oggetto di proroga al 30 giugno 2021 dalla Comunicazione C (2020) 7127 final del 13 ottobre 2020 e ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 dalla Comunicazione C (2021) 564 final del 28 gennaio 2021. Con la medesima comunicazione è stato anche aumentato il massimale fruibile.

Allegato 1

Variazione del piano dei conti

Omissis