INPS – Messaggio 25 febbraio 2021, n. 831
Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud. Ulteriori chiarimenti
L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di bilancio 2021), al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applichi fino al 31 dicembre 2029.
L’agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico nonché dei settori esclusi dal comma 162 del medesimo articolo 1, previa autorizzazione della Commissione europea. Per effetto della novella legislativa, l’intensità della misura diminuisce nel tempo; in particolare, essa è pari al 30% della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2025, al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027 e al 10% di quanto dovuto per gli anni 2028 e 2029.
Con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 l’Istituto ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione C (2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Le istruzioni operative per la fruizione del beneficio in oggetto, relativo alle annualità dal 2022 al 2029, saranno fornite con un successivo messaggio, all’esito dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.
Tanto rappresentato, anche in considerazione delle richieste pervenute all’Istituto, soprattutto da parte delle aziende che utilizzano il calendario sfasato, con il presente messaggio si comunica che nell’elemento <ImportoArrIncentivo> potranno essere indicati gli importi dell’esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021.
La valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza febbraio 2021 e marzo 2021.
I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 – mese di gennaio/febbraio 2021”.