AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 243 del 15 settembre 2025
Agevolazione fiscale per oneri e spese sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico – Compimento del 30° anno di età del figlio
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il sostituto d’imposta istante chiede chiarimenti in merito alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), all’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in materia di detrazioni per carichi di famiglia.
L’Istante evidenzia che per effetto delle nuove disposizioni, a partire dall’anno d’imposta 2025, la detrazione massima resta fissata a 950 euro per ciascun figlio e si applica solo ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni. I figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno non beneficeranno più della detrazione, a meno che non abbiano una disabilità riconosciuta. Per i figli con disabilità accertata, invece, la detrazione continua a essere disponibile senza limiti di età.
Conseguentemente, «A decorrere dalla mensilità di gennaio 2025 (…) [ndr. l’Istante] ha provveduto ad eliminare il beneficio fiscale meglio descritto in narrativa dalle retribuzioni dei dipendenti i cui figli, fiscalmente a carico, hanno compiuto 30 anni nel corso del corrente anno, rettificando, pertanto, la richiesta presentata dal dipendente a mezzo dell’apposito modello dichiarativo (modello D23) per il riconoscimento della misura direttamente in sede di calcolo della busta paga».
L’Istante ritiene opportuno evidenziare che la definizione di familiare fiscalmente a carico, contenuta nell’articolo 12, comma 2, del Tuir, prevede che «le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo […] non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro».
Inoltre, la qualifica di familiare fiscalmente a carico, caratterizzata dalla titolarità di un predeterminato reddito complessivo, prevede anche la possibilità di fruire della agevolazione fiscale per oneri e spese sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, deducibili o detraibili nella dichiarazione dei redditi.
Il comma 2 dell’articolo 15 del Tuir stabilisce, infatti, che per gli oneri indicati al comma 1 (interessi passivi, spese sanitarie, spese di istruzione, ecc.) la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al sopracitato articolo 12 del Tuir.
Inoltre, la condizione di familiare fiscalmente a carico implica la corretta segnalazione, da parte del sostituto d’imposta, del codice fiscale del figlio all’interno della Certificazione Unica.
Ciò posto, l’Istante chiede se il compimento del 30° anno di età del figlio comporta la perdita automatica del requisito di familiare fiscalmente a carico, indipendentemente dalla percezione o meno di un predeterminato reddito complessivo, oppure se lo status in argomento potrà essere ritenuto ancora efficace, considerato che tale condizione consentirà ai genitori di poter beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese, sostenute nell’interesse del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che, fermo restando il rispetto delle condizioni reddituali previste dall’articolo 12, comma 2, del Tuir, nonostante il venir meno del diritto alla detrazione di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo, possa essere conservata la condizione di familiare fiscalmente a carico anche al compimento del 30° anno di età del figlio, che consente ai genitori di potersi giovare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese, sostenuti nell’interesse del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi.
In tal caso, pertanto, sussisterà l’onere del sostituto d’imposta della corretta segnalazione del codice fiscale del figlio all’interno della Certificazione Unica.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il primo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del Tuir, come modificato dalla legge di bilancio 2025, prevede una detrazione pari a «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Rispetto alla disciplina previgente, che riconosceva la detrazione in oggetto per tutti i figli con età pari o superiore a 21 anni, la disposizione normativa introduce, ai fini della spettanza della stessa, un limite di età per i figli, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni. La detrazione spetta, inoltre, per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992, di età pari o superiore a 21 anni.
Con riferimento alle modifiche alle detrazioni per familiari a carico introdotte dal comma 11 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 sono stati forniti chiarimenti con la circolare 16 maggio 2025, n. 4/E.
In particolare, al paragrafo 1.3, è stato specificato che le modifiche apportate all’articolo 12 del Tuir esplicano di conseguenza effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai soggetti del citato articolo 12.
Con specifico riferimento alle disposizioni concernenti i figli a carico, la citata circolare ricorda la previsione contenuta nel comma 4ter del medesimo articolo 12, introdotto dal decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la quale stabilisce che ai «fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione». La citata circolare n. 4/E del 2025, richiamando quanto già precisato con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, conclude, a tale proposito, che la previsione di cui al comma 4terpuò quindi essere estesa anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni senza disabilità accertata fermo restando il rispetto del requisito reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del Tuir.
Al riguardo, si rammenta che con la citata circolare n. 4/E del 2022, con riferimento alla formulazione vigente ratione temporis dell’articolo 12 del Tuir, è stato precisato che «per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR.».
In applicazione dei principi su esposti, il genitore che ha sostenuto spese nell’interesse dei figli che sono fiscalmente a carico, in quanto possiedono un reddito complessivo non superiore a quello indicato al comma 2 dell’articolo 12 del Tuir, può fruire, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Tuir, delle corrispondenti detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi anche se non spettano più le detrazioni indicate nel medesimo articolo 12.
Nella citata circolare n. 4/E del 2025 è stato, infine, precisato che, atteso che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
Ai fini degli adempimenti del sostituto si ricorda che nelle istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica è specificato che devono essere indicati i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del sostituito, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.