Agevolazione prima casa: decadenza
La Cassazione con l’ordinanza sentenza n. 10249 del 02 maggio 2013 si è pronunciata sul caso di decadenza dei benefici fiscali, ai fini delle imposte indirette, inerenti all’acquisto della “prima casa”. Il caso esaminato dalla Corte riguarda la valenza e gli effetti, ai fini fiscali, della rinunzia all’usufrutto.
I Giudici di merito hanno basato la loro decisione sulla considerazione che “non potendo la rinuncia all’usufrutto essere qualificato un atto di trasferimento vero e proprio, costituendo, bensì, un atto abdicativo, cui consegue l’estinzione del diritto e non il relativo trasferimento, nessun effetto decadenziale era allo stesso ricollegabile.”
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione avverso tale decisione lamentando il contrasto della decisione dei giudici di merito con le norme che regolano le agevolazioni. Gli Ermellini dispongono nelle motivazioni che “l’impugnata decisione non contiene alcuna affermazione di principio in contrasto con la disposizione denunciata, che le norme prevedenti le agevolazioni di che trattasi non annoverano tra le ipotesi decadenziali la rinuncia all’usufrutto, e che quest’ultimo atto non può essere qualificato traslativo, nel senso proprio del termine, producendo, di per sé, l’estinzione del diritto, ancor quando allo stesso, poi, consegua la riespansione del diritto del proprietario, in tutte le pertinenti facoltà.”
In questa decisione i giudici della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio che la rinuncia ad un diritto reale di godimento non equivale ad un atto di trasferimento del diritto. In quanto con tale rinuncia si ha l’estinzione del diritto che è cosa diversa dal trasferimento del diritto.