Agevolazione prima casa e mancata stipula della convenzione col comune - Cassazione sentenza n. 25473 del 2013La Corte di Cassazione , Sezione Tributaria, con la sentenza n. 25473 depositata il 13 novembre 2013 intervenendo in tema di prima casa ha affermato che non può beneficiare delle agevolazioni prima casa il contribuente se al momento della registrazione dell’atto non è stata ancora stipulata la convenzione col comune.

La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva acquistato un’abitazione e successivamente aveva chiesto le agevolazioni per la “prima casa”  il Fisco, con provvedimento di diniego, aveva ritenuto non applicabile l’agevolazione di cui all’art. 5, comma 1, l. 22 aprile 1982, n. 168, norma che prevede che “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa”.

Il contribuente avverso la decisione dell’Agenzia delle Entrate ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Amministrazione Finanziaria impugnò la sentenza del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado puntualizzando che ” il diritto all’agevolazione dovesse esser riconosciuto pur se, al momento della registrazione dell’atto, il contribuente non l’aveva richiesto e non era ancora stata stipulata la convenzione col Comune; secondo la CTR, difatti, in mancanza di espressa previsione, l’art. 5, comma 1, l. n. 168 del 1982, doveva esser interpretato nel senso che la disposizione non subordina il diritto al beneficio a nessuna delle due vedute condizioni.”

L’Agenzia delle Entrate proponeva per la cassazione della sentenza della CTR ricorso, basato su due motivi di censura, inanzi alla Corte Suprema.

Gli Ermellini accolgono le doglianze dell’Agenzia cassando la sentenza impugnata. Per i giudici di legittimità, infatti, l’agevolazione per l’acquisto prima casa, come disposto dal contenuto dell’articolo 5 della legge n.168/82, viene riconosciuta esclusivamente quando sia stata stipulata la convenzione ed atteso che questa è indispensabile all’attuazione del recupero, in mancanza viene meno la causa dell’agevolazione e la conseguenza che la convenzione deve esser necessariamente intesa come elemento costitutivo del beneficio. In particolare, il citato articolo 5, comma 1, legge 22 aprile 1982, n. 168, prescrive che “nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa”. Non può accogliersi la tesi secondo cui il diritto all’agevolazione deve essere riconosciuto pur se, al momento della registrazione dell’atto, il contribuente non l’aveva richiesto e non era ancora stata stipulata la Convenzione con il Comune. Pur in mancanza di espressa previsione, l’articolo 5, comma 1, legge 22 aprile 1982, n. 168, non può interpretarsi nel senso che la disposizione non subordina il diritto al beneficio a nessuna delle due citate condizioni. Il beneficio, in quanto eccezione alla regola generale, deve considerarsi di stretta interpretazione e quindi non applicabile fuori dei casi previsti dalla legge, in ragione del divieto di analogia di cui all’articolo 14, preleggi.