La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14399 del 07 giugno 2013 ha statuito un nuovo ed importante principio giuridico secondo cui la mancata acquisizione della residenza nei termini stabiliti dalla legge (diciotto mesi dall’acquisto), nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato con i benefici prima casa, non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile medesimo.
Gli Ermellini hanno evidenziato che la realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto, costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto – proprio perché inerente ad un suo comportamento – della sopravvenienza di una causa di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.
La sussistenza di una causa di forza maggiore, delineata da caratteristiche di non imputabilità, inevitabilità ed imprevedibilità, dunque, esclude, di per sé, la decadenza dai benefici “prima casa”, senza che siano richiesti ulteriori adempimenti a carico del contribuente.
Nella fattispecie esaminata, i giudici hanno stabilito che il rinvenimento di reperti archeologici (cd. sorpresa archeologica), cui è seguito il provvedimento di sospensione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento acquistato da parte della Soprintendenza, costituisce una causa di forza maggiore alla quale deve essere ricollegato il mancato trasferimento della residenza.
Il riconoscimento dei benefici fiscali in tema di “prima casa” è subordinato alla condizione che l’acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l’immobile ovvero che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.
Il mancato rispetto del trasferimento della residenza anagrafica nel Comune dove è ubicato l’immobile acquistato, entro il termine di diciotto mesi, determina la decadenza dai benefici riconosciuti al momento dell’acquisto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il dato anagrafico si considera prevalente rispetto alle risultanze fattuali, cosicché ai fini del mantenimento dell’agevolazione non è sufficiente adibire la casa ad abitazione principale, ma è necessario richiedere ed ottenere l’iscrizione nell’anagrafe del comune.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 ottobre 2019, n. 24344 - In tema di imposta di registro, il diritto all' agevolazione cd. prima casa di cui all'art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, presuppone che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10937 - Agevolazioni "Prima casa", costituisce causa di forza maggiore l'occupazione abusiva del terzo per cui le vicende successive all'invito al rilascio ed i conseguenti atti di resistenza ben…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 maggio 2019, n. 12404 - Il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile "prima casa" acquistato non comporta la decadenza dell'agevolazione, qualora detto evento sia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11621 - In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", la circostanza che l'acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell'immobile per il mancato rilascio da parte del…
- Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 390 depositata il 6 aprile 2022 - La causa di forza maggiore si applica purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5871 - La decadenza dalle agevolazioni fiscali è impedita dalla causa di forza maggiore che va ravvisata in una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…
- Non vi è preclusione tra il cumulo giuridico e la
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5115 deposi…
- In tema di sequestro preventivo a seguito degli il
In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231…