Agevolazione prima casa superficie utile , Cassazione sentenza n. 16079 del 2013 ,La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 16079 del 26 giugno 2013 intervenendo in tema di agevolazioni prima casa afferma che gli scantinati serviti da WC possono determinare la revoca dei benefici fiscali poiché essi rientrano nel calcolo della superficie utile.

Pertanto occorre prestare attenzione a tali unità in quanto possono comportare il  rischio che l’immobile risulti di “lusso” contrariamente a quanto dichiarato dal contribuente al momento dell’acquisto. 

La vicenda ha ha visto protagonista un contribuente a cui era stato notificato l’avviso di liquidazione, emesso dall’Ufficio Finanziario,  con il quale, previa revoca del beneficio “prima casa” poiché “lusso” (in quanto avente una superficie superiore a 240 mq), si era provveduto al recupero d’imposta.Il contribuente avverso l’atto impositivo ricorre alla Commissione Tributaria che in entrambi i gradi lo ha visto soccombente. In particolare i giudici della Commissione Tributaria Regionale hanno osservato che, in mancanza di prova contraria, l’Ufficio aveva correttamente calcolato la superficie dell’abitazione, giacché “il locale seminterrato contrassegnato dal n° 17 WC non poteva dedursi dal computo come anche i locali indicati come ripostigli (…)”.Il contribuente propone ricorso avverso la sentenza della  Commissione Tributaria Regionale in Cassazione basato su quattro doglianze.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondate tutte le doglianze formulate dal difensore del ricorrente, è sono giunti alla conclusione di non poter censurare la decisione della Commissione Tributaria Regionale sotto il profilo del vizio motivazionale “per aver ritenuto che due stanze servite da WC avessero caratteristiche di abitabilità, spiegazione che perciò deve giudicarsi sufficiente e non contraddittoria”.
In conclusione, la Suprema Corte ha confermato la validità dell’avviso di liquidazione impugnato, compensando integralmente le spese dei giudizi di merito, ma ponendo a carico del contribuente quelle del giudizio di legittimità (duemila euro oltre spese prenotate a debito).