La Corte di Cassazione sez. Tributi con l’ordinanza n. 18391 del 31 luglio 2013 interviene sui termini entro cui l’Agenzia può revocare i benefici fiscali, affermando che sono cinque anni di tempo e non tre per il fisco che revoca le agevolazioni fiscali sulla prima casa per il condono respinto.
Gli Ermellini hanno quindi ritenuto che la proroga di due anni, per l’azione dell’Amministrazione finanziaria inerente l’ Agevolazione prima casa, per i termini di decadenza dell’Agenzia per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dall’art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto.
La vicenda ha visto un contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato l’avviso di liquidazione con cui ha revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (riliquidando conseguentemente l’imposta di registro) sull’acquisto di un appartamento nel quale la contribuente non aveva tempestivamente trasferito la propria residenza.
Il contribuente ricorre avverso l’atto impositivo è la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dall’azione impositiva, avendo notificato l’avviso oltre il termine triennale di cui all’ articolo 76, secondo comma, DPR 131/86, ed ha rigettato la tesi dell’Amministrazione secondo cui detto termine sarebbe stato prorogato di due anni ai sensi dell’articolo 11, 289/02.
A tal proposito la sentenza di appello afferma che detto articolo prevede una proroga del termine per le rettifiche e riliquidazioni solo per le ipotesi contemplate nel comma 1 (rideterminazione del valore dei beni a cui si commisura l’imposta) e non per l’ipotesi (alla quale va ricondotta la fattispecie in esame) contemplata nel comma 1 bis (violazioni relative all’applicazione di agevolazioni).
L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale inanzi alla Corte di Cassazione basato su un ‘unico motivo di ricorso la difesa erariale critica l’interpretazione dei commi 1 e 1 bis dell’articolo 11 DPR 131/86 su cui si fonda la sentenza gravata.
I giudici di legittimità hanno ritenuto la doglianza dell’Amministrazione finanziaria fondato e quindi accolto il ricorso affermando che “la tesi della Commissione Tributaria Regionale contrasta con l’insegnamento di questa Corte secondo cui “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dall’art. 11 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto”; (così Cass. 12069/10; nello stesso senso, Cass. 24575/10 e, in precedenza, Cass. 4321/09)”.