La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16077 del 26 giugno 2013 interviene in materia di agevolazioni per la prima casa affermando che stabilisce che per mantenimento dell’agevolazione debba procedersi “all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”, non dice diversamente, giacché, come noto, “acquisto” è sia quello oneroso che quello gratuito.
La vicenda ha avuto origine dalla notifica dall’avviso di liquidazione col quale l’Amministrazione aveva revocato il beneficio “prima casa” perché l’abitazione, ricevuta in donazione, era stata alienata in violazione del n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, nonostante però il contribuente, entro un anno dall’alienazione, avesse ricevuto in donazione altro immobile adibito ad abitazione principale
I giudici della Commissione Tributaria, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dei giudici di prime cure, ricavavano la necessità dell’acquisto a titolo oneroso della seconda abitazione, sia dalla lettera dell’art. 1 Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, laddove si dice che pel beneficio in discorso occorrono “Atti traslativi a titolo oneroso”, sia dalla lettera del n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 cit., laddove pel mantenimento dell’agevolazione si dice che deve procedersi “all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
Il contribuente ricorreva in cassazione avverso la sentenza dei giudici di appello basando il ricorso su due motivazioni entrambe accolte dai giudici di legittimità.
Respinta la tesi dell’Agenzia delle Entrate, che aveva emesso un “avviso di liquidazione” per revocare “il beneficio ‘prima casa’ perché l’abitazione, ricevuta in donazione, era stata alienata”, sostenendo che era da valutare come irrilevante il fatto che il contribuente “avesse ricevuto in donazione altro immobile adibito ad abitazione principale”.
Ad avviso del Fisco, in sostanza, “per mantenimento del beneficio sarebbe stato invece necessario un acquisto a titolo oneroso del secondo immobile”.
Gli Ermellini evidenziano che l’agevolazione è riconosciuta in considerazione del contenuto de “il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 cit., all’inizio, espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 cit., in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell’agevolazione debba procedersi “all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”, non dice diversamente, giacché, come noto, “acquisto” è sia quello oneroso che quello gratuito. Del resto, l’art. 7 1. 448 del 1998, cit. che riconosce un credito d’imposta in caso di trasferimento intraquinquiennale con successivo acquisto entro l’anno sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito, ha senso soltanto se il beneficio “prima casa” può mantenersi anche in caso l’acquisto della nuova abitazione, entro un anno dall’alienazione della prima, possa esser gratuito.”
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