La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 15966 del 25 giugno 2013 intervenendo in tema delle agevolazioni “prima casa” affermando che “il godimento dei benefici fiscali concernenti l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa presuppone, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel relativo atto di compravendita dell’immobile”. Di conseguenza, non è plausibile pensare che possa essere valutata come utile la ‘particolare’ dichiarazione ad hoc utilizzata, in questa vicenda, dal contribuente.
La vicenda, giunta all’esame della Cassazione, relativa alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa e relativa alla scelta del contribuente di portare a termine l’operazione immobiliare, accompagnandola con la dichiarazione di fare “riserva di chiedere il rimborso di quanto versato in più” in materia di “maggiori imposte complementari di registro ed ipocatastali”.
Per i giudici della Commissione tributaria regionale la predetta dichiarazione è sufficiente per riconoscere al contribuente il “beneficio inerente all’acquisto della prima casa”, anche perché “l’immobile non poteva considerarsi di lusso, posto che la superficie era di 196 metri quadrati, al netto di cantine, terrazze, balconi, soffitti e scale”.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Le considerazioni dei giudici di appello su cui si basa la sentenza vengono messa in discussione dai giudici della Corte Suprema, i quali, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e rimettendo la vicenda nelle mani della Commissione tributaria regionale.
Gli Ermellini, infatti, evidenziano e ricordano che “il godimento dei benefici fiscali concernenti l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa presuppone, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel relativo atto di compravendita dell’immobile, dichiarando espressamente, pena 1’inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volere stabilirsi nel Comune dove si trova l’immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto dalla Nota II bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente a seguito del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243. Le formalità ivi prescritte devono essere adempiute, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto avente ad oggetto tale abitazione, come invece non era stato nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 3449 del 12/02/2009, n. 7437 del 2003).”