La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 861 depositata il 17 gennaio 2014 intervenendo in tema di agevolazioni fiscali “prima casa” ha statuito che il giudice tributario non può mutuare dalle norme sul condono edilizio il concetto di “superficie utile abitabile”.
La vicenda ha riguardato una coppia di contribuente a cui veniva notificato un avviso di liquidazione mediante il quale, l’Amministrazione Finanziaria, procedeva al recupero a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, sul presupposto che l’immobile acquistato, registrato con i benefici “prima casa”, aveva caratteristiche “di lusso”, ex DM 2.8.1969. I due coniugi avverso l’atto impositivo proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici rigettavano le doglianze dei ricorrenti.
I due coniugi impugnavano la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che in riforma della sentenza appellata accoglievano la tesi dei ricorrenti. I giudici di appello escludevano che l’immobile acquistato dai contribuenti avesse le caratteristiche “di lusso” applicando, in riferimento al concetto di “superficie utile abitabile”, la definizione dall’articolo 51 della Legge n. 45 del 1985.
Per la cassazione della pronuncia del giudice di seconde cure l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, basato su un unico motivo, alla Corte Suprema. Lamentano, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, parte prima, nota II bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dell’articolo 6 del D.M. 2/08/1969, posto che nel riconoscere il diritto all’agevolazione, il collegio capitolino aveva utilizzato un concetto di “superficie utile” mutuato dalla disciplina relativa al condono edilizio (D.M. 10/05/1977 e L. n. 47/85).
Gli Ermellini hanno ritenuto la censura fondata. I giudici di legittimità hanno precisato che l’agevolazione fiscale della “prima casa” è collegato all’acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche “di lusso”. Ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 2 agosto 1969, costituiscono abitazioni di questo genere le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine). La disposizione agevolativa in esame, dunque, riconnette la caratteristica d’immobile “di lusso” al dato quantitativo della superficie dell’immobile acquistato: l’esclusione dal suo calcolo solo dei predetti ambienti comporta, in particolare, che per “superficie utile” debba intendersi quella che residua dopo la relativa sottrazione dall’estensione globale indicata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta.
Per cui la Corte di Cassazione, nel caso di specie, non giova ai contribuenti il riferimento alle disposizioni sul condono edilizio (D.M. 10 maggio 1977 richiamato dalla L. 47/85), “tenuto che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (cfr. Cass. n. 10807 del 2012), e tanto accadrebbe nelle specie, in considerazione della diversa superficie (quella complessiva e quella utile abitabile) considerata dal legislatore ai fini del calcolo dell’oblazione, in tema di condono edilizio”.
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