AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 210945/RU del 20 aprile 2023
D.Lgs. n. 504/95, art. 24-ter, punto 4-bis della Tabella A – Agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante utilizzato nel settore del trasporto. Estensione transitoria alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus, aventi classi di emissione “euro VI”, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.218 – Informativa
L’art. 1-bis, comma 1, della legge 10 marzo 2023, n. 23, (pubblicata nella G.U. Serie generale n. 63 del 15 marzo 2023) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, ha introdotto al comma 1, limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2023, l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’accisa sul gasolio commerciale in oggetto utilizzato da soli veicoli aventi classi di emissione euro VI in dotazione alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale che internazionale, l’attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di cui si rassegnano prime indicazioni.
Secondo il regime fissato dalle norme di settore del trasporto di viaggiatori mediante noleggio con conducente contenute in specie nell’art. 2 della suddetta legge n. 218/2003, ed in quelle ivi espressamente richiamate, fruiscono della misura agevolativa i consumi di gasolio impiegati da autobus equipaggiati con più di nove posti compreso quello dell’autista (comma 3) che si trovano nella disponibilità, in base ad una delle figure negoziali ammesse (commi 1 e 5), di imprese professionali in possesso del titolo prescritto per l’esercizio dell’attività (comma 1).
Non prevedendo l’art.1-bis, comma 1, della legge n. 23/2023 disposizioni particolari quanto alla concreta fruizione dell’aliquota ridotta di accisa sul gasolio commerciale, nella fattispecie in esame trovano applicazione i principi e le modalità procedurali propri della disciplina prevista dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, di recepimento dell’art. 7, parr. 2 e 3, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003, nonché dalle norme regolamentari di esecuzione (D.P.R. n. 277/2000, in quanto applicabile) e da quelle di prassi emanate da questa Agenzia.
Fatto presente lo stretto vincolo sussistente tra il suddetto regime, proprio dell’ordinamento settoriale del trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, e le disposizioni tributarie dell’agevolazione, giova innanzitutto rimarcare che non sono ammessi al beneficio fiscale di che trattasi i consumi di gasolio impiegati, nell’ambito dell’attività di trasporto turistico, da:
– autobus di categoria euro 5 o inferiore;
– veicoli di categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).
Il rimborso dell’imposta è pari alla differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 504/95 e quella fissata dal punto 4-bis della Tabella A:
attualmente l’importo rimborsabile è di euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. Il calcolo del quantum spettante è effettuato nel rispetto del limite quantitativo di cui all’art. 8 del D.L. n. 124/2019, fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso.
Il rimborso, strutturato per trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del prodotto, è azionato su presentazione da parte dell’esercente avente titolo di apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane entro il mese successivo alla scadenza del medesimo trimestre (in prima applicazione, per il trimestre di consumo 1° aprile – 30 giugno 2023, entro il 31 luglio 2023).
Relativamente alla compilazione e presentazione della suddetta dichiarazione, resa dal titolare dell’impresa o dal rappresentante legale/negoziale ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, ed alla individuazione dell’Ufficio competente alla sua ricezione si rinvia alle specifiche note informative periodicamente emanate da questa Direzione centrale (da ultimo, nota prot. 166296/RU del 27 marzo 2023) e pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia (www.adm.gov.it) nell’apposita sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione”.
Tra gli adempimenti prescritti, si segnala in primo luogo l’obbligo di allegare alla dichiarazione trimestrale di rimborso copia dei certificati di immatricolazione dei veicoli ammessi, riferiti a ciascuno di quelli riportati nel quadro A-1.
L’esercente dichiara nella specifica colonna “LITRI CONSUMATI” del citato quadro A-1 il totale dei litri consumati da ciascun autobus; sempre nel medesimo quadro, nella colonna “KM PERCORSI” indica i chilometri effettivamente percorsi da ogni autobus nel trimestre solare di consumo ovvero la differenza tra le letture del contachilometri rilevate alla data di inizio ed a quella di fine periodo. In prima applicazione, il dato dei chilometri ad inizio trimestre (1° aprile 2023) può essere all’occorrenza ricostruito sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi o di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi.
Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, il richiedente l’agevolazione deve comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore. Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 dell’allora Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.
Il beneficio può essere riconosciuto anche per i consumi di gasolio effettuati da autobus riforniti da apparecchi di distribuzione di carburanti per uso privato di cui ha la titolarità l’impresa esercente che, per quanto riguarda tali rifornimenti, è tenuto a compilare il quadro B della dichiarazione trimestrale riportando le informazioni richieste, considerando la posizione rivestita, in ordine al distributore privato ed alle fatture di acquisto del suddetto prodotto. Le consegne del gasolio sono comprovabili da copia del Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dal titolare del deposito speditore.
Nel caso in cui il gasolio stoccato nel predetto distributore venga utilizzato per rifornire contestualmente ulteriori veicoli non aventi titolo al beneficio fiscale, l’esercente dovrà indicarne gli estremi identificativi nello specifico quadro C della dichiarazione.
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