L’Inps con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 ha dettato le istruzioni per consentire alle aziende di usufruire delle agevolazioni contributive introdotte dalla legge Fornero (legge 92/2012) per le assunzioni di uomini e donne over 50 disoccupati da oltre dodici mesi.
L’accesso alle agevolazioni contributive e riservato a tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione. L’agevolazione consente di beneficiare di una riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro nella misura del 50% per una durata di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine. L’incentivo riferito sia i rapporti full time che part time trova applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato.
In quest’ultimo caso, secondo l’Inps, la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese (entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo determinato), l’incentivo trova applicazione per 18 mesi complessivi.
Per l’Inps il beneficio non è applicabile per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
Oltre che alle norme interne (tra cui regolarità contributiva, rispetto dei contratti, osservanza delle regole a tutela delle condizioni di lavoro, principi generali in materia di agevolazioni ex legge 92/2012), l’incentivo è subordinato al rispetto del regolamento comunitario 800/2008. Di conseguenza, l’assunzione, la proroga e la trasformazione sono premiate laddove realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; sono escluse le dimissioni del lavoratore, la sua sopravvenuta invalidità, il pensionamento, la riduzione volontaria dell’orario di lavoro e i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo.
Per agevolare aziende e intermediari nell’applicazione della normativa che, globalmente, appare complessa, la circolare è arricchita di molti esempi e di diversi allegati esplicativi. È così possibile apprezzare alcune aperture e qualche spunto di flessibilità. Tra questi quello più interessante riguarda la continuità nei rapporti di lavoro agevolati in favore dello stesso soggetto. In tali, casi, infatti, le condizioni di accesso al beneficio (anzianità di disoccupazione e il rispetto delle regole generali di cui alla legge 92/12) sono valutate, per lo più, solo in relazione alla decorrenza originaria del primo rapporto.
L’applicazione del beneficio è subordinata all’invio di apposita comunicazione telematica da inoltrare all’Inps , il cui modulo,denominato “92-2012”, sarà a breve reperibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve essere trasmessa prima dell’invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l’agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l’esito dell’istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice “55”.
L’incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall’Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino a ottobre 2013. A tal fine, l’importo dovrà essere esposto con il codice L431 da inserire nell’elemento “importoacredito” all’interno di “denuncia individuale”, “dati retributivi”, “Altreacredito”, “Causaleacredito”.
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