Il decreto legge n. 60 del 2024, convertito dalla legge n. 95 del 2024, ha introdotto ulteriori incentivi per le assunzioni di giovani con età fino a 35 anni. I suddetti incentivi sono applicabili per le nuove assunzioni effettuate, dai datori di lavoro privati, dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025. Inoltre gli incentivi di cui al decreto Coesione (d.l. n. 60/2024) sono subordinati all’autorizzazione UE.
I nuovi incentivi si aggiungono a quelli in vigore dal 1° gennaio 2024 di seguito elencati:
• Giovani (under30)
• Donne svantaggiate
• Uomini over50
• Persone con disabilità
• Beneficiari assegno d’inclusione (Adi) o supporto per formazione e lavoro (Sfl )
• Percettori di Naspi
• Lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi
• Decontribuzione Sud (fino al 31 dicembre 2029, salvo autorizzazione UE)
Per l’esonero contributivo per le assunzioni di soggetti “fruitori” di Adi o Sfl, è necessario che alla data di assunzione sia giù percettore, in quanto non è sufficiente la sola presentazione della domanda o il solo diritto.
Per le tre tipologie di esonero contributivo per le assunzioni di giovani fino a 35 anni non compiuti, fatto salvo i principi generali di fruizione, spettano ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno operato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella stessa unità produttiva in cui vengono fatte le nuove assunzioni incentivate.
A seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore assunto con il beneficio delle agevolazioni, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva di un lavoratore assunto con il beneficio delle agevolazioni, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’incentivo e il recupero di quanto fruito.
Per quanto concerne l’esonero contributivo per l’assunzione delle donne lo stesso non compete per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato
Nella tabella che segue si elencano i nuovi incentivi operativi dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 salvo il bonus giovani settore strategici che è operativo dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025:
Agevolazione | Datori lavoro | Bonus contributivo | Bonus fi scale |
Bonus Giovani Nazionale (assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025)
| Tutti, settore privato | • Sgravio 100% Inps • Durata = 24 mesi • Importo = 500 € mensili | Sì, cumulabile |
Bonus Giovani Zes (assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025)
| Tutti, settore privato | • Sgravio 100% Inps • Durata = 24 mesi • Importo = 650 € mensili | Sì, cumulabile |
Bonus Giovani settore strategici (assunzioni dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025)
| Imprese giovani costituite da luglio 2024 e dicembre 2025 | • Sgravio 100% Inps • Durata = 36 mesi • Importo = 800 € mensili | No (imprese costituite nel 2024) |
Bonus Donne (assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025) (1) Donne di ogni età: • senza impiego da 6 mesi, residenti in Zes o di particolari settori (2); • senza impiego da 24 mesi, ovunque residenti | Tutti, settore privato | • Sgravio 100% Inps • Durata = 24 mesi • Importo = 650 € mensili | Sì, cumulabile |
Bonus Zes unica Mezzogiorno (assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025)
| Con maxi 10 dipendenti, settore privato | • Sgravio 100% Inps • Durata = 24 mesi • Importo = 650 € mensili | Sì, cumulabile |
1. Le modalità operative dell’incentivo saranno definite con decreto del ministero del lavoro
2. Professioni e settori con disparità occupazionale e di genere (per l’anno 2024: dm Lavoro n. 365 del 23 novembre 2023)
Cumulabilità
Per tutti i nuovi incentivi è prevista la non cumulabilità con altri esoneri o sgravi. I nuovi incentivi alle assunzioni sono, invece, compatibili con il super bonus fiscale. Si ricorda che il siper bonus fiscale consistente nella deduzione del costo del lavoro (fino al 130%) delle assunzioni stabili (a tempo indeterminato) previsto dalla riforma fiscale.
In particolare il costo del personale (composto dalla retribuzione, oneri sociali, contributi e premi, il tfr e altri costi accessori), ai fini fiscali, è maggiorato del 20% (anche più, fino a un ulteriore 10% se l’assunzione riguarda soggetti svantaggiati, tra cui ex percettori di reddito di cittadinanza che non hanno avuto accesso all’assegno d’inclusione). Il costo “figurativo” cosi calcolato è deducibile ai fini IRPEF ed IRES.
Si ricorda che al 31 dicembre 2023 sono scaduti e non prorogati i seguenti incentivi:
• Occupazione giovani (under36)
• Occupazione giovani Neet under30
• Occupazione giovani disabili (under35)
• Occupazione donne over50 svantaggiate
• Occupazione beneficiari di reddito di cittadinanza (Rdc)