Agevolazioni contributive: perdita delle agevolazioni ed effetti del condono previdenziali
La Cassazione con sentenza n. 7401 del 25 marzo 2013 dirime un controversia tra un impresa, datore di lavoro, e l’INPS. La controversia ha origine dalla richiesta di restituzione delle agevolazioni contributive usufruite in presenza di contributi non versati e successivamente oggetto di condono previdenziale.
Il ricorso del datore di lavoro veniva disatteso sia dal primo giudice adito che dalla Corte di Appello di Salerno, che confermando la sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione, proposta da F.C., titolare dell’omonima ditta, a cartella esattoriale emessa per omesso versamento contributi previdenziali aziende relativamente agli anni dal 1989 al 1992 e per somme aggiuntive e sanzioni.
La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, poneva a base del decisum, innanzitutto, il rilievo secondo il quale il condono ex DL n.6 del 1993, di cui si era avvalso il F. non prevedeva la sanatoria della decadenza dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Riteneva, poi, la predetta Corte che l’atto di messa in mora, allegato dall’INPS, era idoneo ad interrompere il termine di prescrizione che asseriva essere decennale.
Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione che riteneva il ricorso “solo in parte scrutinabile.
Infatti, le censure non sono esaminabili in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti -pur negata da questa Corte (Cass. n.9470 del 2008 e n.20355 del 2008 e ancora nello stesso senso n.5471 del 2008, Cass. n. 7770 del 2009 e da ultimo Cass. S.U. n. 14661 del 2011) – vi è di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione ( Cass. n. 2063 del 2007) che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto( cfr. Cass. 4556 del 2009, Cass. S.U. n. 16528 del 2008, Cass. S.U. n. 2063 del 2007 e Cass. S.U. n. 14661 del 2011 cit.).
Pertanto in difetto della relativa specificazione le denunce devono considerarsi limitate alla deduzione del solo vizio di violazione di legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624 e Cass. S.U. 16 luglio 2012 n. 12104).”
In virtù di tale assunto gli Ermellini ribadiscono l’orientamento della Corte Suprema circa la completezza dei questi di legittimità da sottoporre al vaglio dei Giudici di legittimità e del principio devolutum per cui gli Ermellini devono valutare le censure alla stregua dei quesiti di diritto esclusivamente come sono stati formulati dalla parte, non potendo desumere il quesito dal contenuto del motivo oppure procedere alla integrazione il quesito con le motivazioni che creerebbe la sostanziale abrogazione del suddetto .
Per quanto concerne la doglianza del ricorrente circa gli effetti della sanatoria contributiva sulle agevolazioni contributive la Corte rileva “che la regolarizzazione dei contributi evasi, effettuata ai sensi del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, art. 4 convertito in L. 17 marzo 1993, n. 63, non comporta altresì la sanatoria delle riduzioni contributive non spettanti, posto che detta norma, a differenza di precedenti analoghe sanatorie in materia contributiva che contenevano una specifica disposizione al riguardo, non prevede, fra i benefici derivanti dal condono, anche la non applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 389 del 1989, art. 6, commi 9 e 10, escludenti le riduzioni contributive previste dal medesimo art. 6 nel caso di lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali, o denunciati con orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori al vero. In tali casi, la indebita autoattribuzione di riduzioni contributive integra una omissione contributiva, che il datore di lavoro deve sanare con specifica domanda di condono e pagamento dei corrispondenti oneri. Questa domanda va distinta da quella relativa alla infrazione consistente nella mancata o irregolare corresponsione della retribuzione, che ha dato luogo alla decadenza dal beneficio delle riduzioni contributive (cfr. Cass.n.8908 del 2010, Cass. n. 20891 del 2007, n. 3376 del 2006, n. 4940 del 2004, n. 3234 del 2001, in senso contrario, n. 14462 del 2001). Tale distinzione, d’altra parte, corrisponde ad una precisa scelta del Legislatore, in relazione alle specifiche finalità di volta in volta perseguite, e si sottrae a dubbi di illegittimità costituzionale ( Cass. n. 14711 del 2007).”
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