AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 settembre 2021, n. 578
Agevolazioni disabili
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante rappresenta di essere portatore di handicap al 90 per cento in situazione di gravità secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992 e di possedere oltre alla certificazione relativa alla situazione sopra indicata anche la certificazione del medico specialista dell’Asl in cui è attestato il carattere cronico delle menomazioni e sono elencati i sussidi utili e coerenti con le patologie certificate.
Fa presente che in occasione dei singoli acquisti il cedente richiede che il certificato del medico specialista dell’Asl sia emesso al massimo 12 mesi prima e, pertanto, chiede se detta certificazione abbia una scadenza o una durata definita.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il documento dell’ Asl (nel suo caso del Medico Ortopedico) non deve essere rinnovato qualora da esso si evinca trattarsi di condizioni croniche.
Nulla vieta, ovviamente, che questo possa essere modificato in futuro a causa di nuove patologie o di nuovi sussidi, successivamente resisi disponibili grazie all’evoluzione tecnica.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 3-bis), del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 prevede che «Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento».
In virtù di quanto previsto dall’articolo 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, l’aliquota IVA agevolata «si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità (cfr. risoluzione n. 57/E del 3 maggio 2005).
Con decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, da ultimo modificato dall’art. 29-bis del decreto legge 16 luglio 2000, n. 76 e dall’articolo 1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021 (in vigore dal 4 maggio 2021), sono state individuate le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione in esame.
In particolare, l’articolo 1 del citato d.m. 14 marzo 1998 prevede che l’aliquota del 4 per cento si applica «Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Il successivo articolo 2, al comma 1 precisa che «Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio».
Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell’aliquota Iva agevolata, l’articolo 2, comma 2 del citato d.m. 14 marzo 1998, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che «Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.».
Il successivo comma 2-bis stabilisce che «I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale».
In tal senso, mentre le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate, a seguito delle ultime modifiche normative, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dei benefici fiscali Iva collegati all’acquisto dei sussidi tecnici e informatici, detto collegamento funzionale non è previsto nei certificati rilasciati dalla Asl che, pertanto, devono essere integrati dall’attestazione rilasciata dal medico curante.
Occorre tuttavia osservare che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente all’entrata in vigore del citato comma 2-bis dell’articolo 2.
Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all’articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista.
Il suddetto quadro normativo e di prassi evidenzia, quindi, che per entrambe le suddette attestazioni mediche non esistono limiti temporali di scadenza.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.
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