L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione sul proprio sito della circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 fornisce una serie di chiarimenti e precisazioni essenziali per la corretta applicazione delle detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli di ristrutturazione edilizia. Il DL 62/2013 del 6 Giugno 2013 ha prorogato le predette detrazioni fino al 31 dicembre 2013 e nel contempo ha aumentato le percentuali di detrazione, che passano dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del DL stesso.
Per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominioil termine per beneficiare delle agevolazioni fiscali è stato prorogato al 30 giugno 2014.
Per quanto concerne l’importo massimo agevolabile, per il bonus del 50% previsto per le opere di recupero del patrimonio edilizio, passa da 48 a 96mila euro, e sono state aggiunte, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Infatti l’art. 16, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni, viene concessa una ulteriore agevolazione fiscale dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Il presupposto per poter beneficiare dell’agevolazione in commento (acquisto mobili e grandi elettrodomestici) sono tutti coloro che hanno iniziato e/o effettuato interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali di cui all’art. 1117 c.c. (cfr. paragrafo 1.3 Circolare n. 29/E/2013).
In ogni caso l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.
Possiamo di seguito riassumere i principali requisiti degli interventi:
– di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
– di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Condizioni per usufruire della detrazione fiscale per l’acquisto di beni mobili e grandi elettrodomesti
Infine l’agenzia si è espressa favorevolmente ritenendo possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati. In parole diverse, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (cfr. paragrafo 2.1 della circolare n. 21/E del 2010).
La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
Beni agevolabili
Viene precisato e chiarito che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
La circolare 29/E consente di beneficiare della detrazione fiscale anche per l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi indicati al paragrafo 3.2.
Per quanto riguarda l’individuazione dei «grandi elettrodomestici» si può fare riferimento, dice l’Agenzia, all’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (tra cui ci sono frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, condizionatori). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non ne sia ancora previsto l’obbligo.
Per il testo originario dell’articolo 14, comma 1, del Dl 63/2013, la detrazione del 55% per i condizionatori (anche estivi) con pompe di calore ad alta efficienza, gli impianti geotermici a bassa entalpia e gli scaldacqua a pompa di calore sarebbe dovuta terminata il 30 giugno 2013. Per i pagamenti effettuati dopo questa data, infatti, non vi era la possibilità di beneficiare del bonus sul risparmio energetico qualificato, ma si poteva ottenere solo quello del 36-50%. Invece, la legge di conversione del decreto, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha eliminato questa esclusione, estendendo lo sconto del 65% anche a questi tre interventi fino al 31 dicembre 2013.
Alle spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), le cui «procedure autorizzatorie sono attivate dopo» il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 63/2013), su «edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità» (zone 1 e 2, Opcm 20 marzo 2003, n. 3274) e «riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive”, «spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare».
Anche se la nuova norma agevolativa, per individuare le misure antisismiche incentivate, fa riferimento all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (rivolto ai soggetti Irpef) correttamente l’agenzia delle Entrate ha chiarito che “possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi Irpef e Ires”. Anche le società di capitali e le cooperative, quindi, possono detrarre dall’Ires il 65% dei costi sostenuti per le misure antisismiche.
Relativamente al tipo di immobile su cui effettuare gli interventi, le Entrate hanno chiarito che non rileva la categoria catastale e che le “costruzioni adibiti ad abitazione principale” sono quella dove la “persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito Irpef”, mentre le costruzioni adibite “ad attività produttiva” sono quelle in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Se «un unico edificio, localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità», comprende «unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni», la detrazione Irpef ed Ires del 65% può «essere fruita solo per le spese sostenute», fino al 31 dicembre 2013, sulle «unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, mentre «per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo», si applica il bonus (solo Irpef) del 50 per cento (36% dal primo gennaio 2014).
Per individuare la disciplina applicabile alla detrazione Irpef ed Ires del 65% sugli interventi per le misure antisismiche (modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare), «in assenza di indicazioni» nella norma, le Entrate hanno chiarito che «si debba fare riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi» detraibili al 36-50% dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Detrazione prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, cosiddetto "bonus mobili" (Lavasciuga) - Risposta 16 luglio 2019, n. 245 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 23 gennaio 2019, n. 20588 - Fondo Crescita Sostenibile - D.M. 01 giugno 2016 "Horizon 2020 PON IC" e D.M. 01 giugno 2016 "Grandi Progetti R&S PON IC" (Agenda digitale e Industria sostenibile). Integrazione…
- Corte di Cassazione sentenza n. 20957 del 1° luglio 2022 - Ai fini della disciplina posta, in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione ed in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell'immobile prima…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17631 - In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", non decade dal beneficio il contribuente che, dopo avere acquistato l'immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 30 settembre 2021, n. C-299/20 - L’articolo 392 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, consente di applicare il regime di tassazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…