Agevolazioni fiscali: acquisto mobili e grandi elettrodomestici - Circolare n. 29/E del 2013L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione sul proprio sito della circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 fornisce una serie di chiarimenti e precisazioni essenziali  per la corretta applicazione delle detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli di ristrutturazione edilizia. Il DL 62/2013 del 6 Giugno 2013 ha prorogato le predette detrazioni fino al 31 dicembre 2013 e nel contempo ha aumentato le percentuali di detrazione, che passano dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del DL stesso.

Per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominioil termine per beneficiare delle agevolazioni fiscali è stato prorogato al 30 giugno 2014.

Per quanto concerne l’importo massimo agevolabile, per il bonus del 50% previsto per le opere di recupero del patrimonio edilizio, passa da 48 a 96mila euro, e sono state aggiunte, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Infatti l’art. 16, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni, viene concessa una ulteriore agevolazione fiscale dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

I contribuenti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono i medesimi che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del Tuir con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili. 

Il presupposto per poter beneficiare dell’agevolazione in commento (acquisto mobili e grandi elettrodomestici) sono tutti coloro che hanno iniziato e/o effettuato interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali di cui all’art. 1117 c.c. (cfr. paragrafo 1.3 Circolare n. 29/E/2013).
In ogni caso l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.

Attenzione: i lavori su parti comuni condominiali non consentono ai singoli condomini di detrarre le spese per l’acquisto di mobili per casa propria ma solo quelli da destinare all’arredo delle parti comuni come guardiole o appartamento del portiere.
Possiamo di seguito riassumere i principali requisiti degli interventi:
– di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
– di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Condizioni per usufruire della detrazione fiscale per l’acquisto di beni mobili e grandi elettrodomesti 

Nella circolare n. 29/E l’Agenzia ritiene che il le spese oggetto della detrazione fiscale siano quelle sostenute dal 26 giugno ed il 31 dicembre 2013 per gli interventi edilizi in precedenza elencati, come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione del 50% per l’acquisto di mobilio e grandi elettrodomestici, essendo rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.
Infine l’agenzia si è espressa favorevolmente ritenendo possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati. In parole diverse, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (cfr. paragrafo 2.1 della circolare n. 21/E del 2010).
La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
Inoltre, precisa la circolare, l’acquisto è agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di una stanza dove non ci sia stato un intervento edilizio, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi agevolati.
La detrazione in parola va suddivisa tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. 
Altra importante precisazione, contenuta nella circolare 29/E, e rappresentata dalle modalità di pagamento l’Agenzia chiarisce che non è necessario pagare solo con bonifico bancario o postale ma vale anche l’acquisto con carta di credito o di debito.
Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio spetta più volte.

Beni agevolabili 

La legge di conversione del D.L. 62/2013 ha chiaramente statuito che la detrazione compete per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Viene precisato e chiarito che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. 
La circolare 29/E consente di beneficiare della detrazione fiscale anche per l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi indicati al paragrafo 3.2.
La definizione di «mobile»
La normativa introdotta dal D.L. 62/2013 utilizza i termini  di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. La circolare esclude categoricamente i beni usati. Rientrano, per esempio, i letti, gli armadi, le scrivanie, i divani e in generale gli elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (classe A per i forni) e secondo l’Agenzia rientrano tra i costi agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio.
A titolo esemplificativo rientrano tra i “mobili” agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Gli acquisti di  porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo non sono agevolabili.
Per quanto riguarda l’individuazione dei «grandi elettrodomestici» si può fare riferimento, dice l’Agenzia, all’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (tra cui ci sono frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, condizionatori). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non ne sia ancora previsto l’obbligo.

Grandi elettrodomestici
Per l’identificare la tipologia dei “grandi elettrodomestici”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che costituisce un utile riferimento l’elenco contenuto nell’allegato 1B del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Per i condizionatori d’aria con pompe di calore ad alta efficienza, gli scaldacqua verdi e gli impianti geotermici a bassa entalpia spetta la detrazione del 65%, anche per i pagamenti effettuati dal 6 giugno 2013 al 3 agosto 2013, cioè prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 63/2013. La retroattività dell’efficacia dell’agevolazione, infatti, è stata confermata dall’agenzia delle Entrate nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, la quale, poi, ha chiarito che anche le società di capitali e le cooperative possono detrarre dall’Ires il 65% dei costi sostenuti per le misure antisismiche.
Condizionatori
Per il testo originario dell’articolo 14, comma 1, del Dl 63/2013, la detrazione del 55% per i condizionatori (anche estivi) con pompe di calore ad alta efficienza, gli impianti geotermici a bassa entalpia e gli scaldacqua a pompa di calore sarebbe dovuta terminata il 30 giugno 2013. Per i pagamenti effettuati dopo questa data, infatti, non vi era la possibilità di beneficiare del bonus sul risparmio energetico qualificato, ma si poteva ottenere solo quello del 36-50%. Invece, la legge di conversione del decreto, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha eliminato questa esclusione, estendendo lo sconto del 65% anche a questi tre interventi fino al 31 dicembre 2013.
Misure antisismiche
Alle spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), le cui «procedure autorizzatorie sono attivate dopo» il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 63/2013), su «edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità» (zone 1 e 2, Opcm 20 marzo 2003, n. 3274) e «riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive”, «spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare».
Anche se la nuova norma agevolativa, per individuare le misure antisismiche incentivate, fa riferimento all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (rivolto ai soggetti Irpef) correttamente l’agenzia delle Entrate ha chiarito che “possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi Irpef e Ires”. Anche le società di capitali e le cooperative, quindi, possono detrarre dall’Ires il 65% dei costi sostenuti per le misure antisismiche.
Relativamente al tipo di immobile su cui effettuare gli interventi, le Entrate hanno chiarito che non rileva la categoria catastale e che le “costruzioni adibiti ad abitazione principale” sono quella dove la “persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito Irpef”, mentre le costruzioni adibite “ad attività produttiva” sono quelle in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Se «un unico edificio, localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità», comprende «unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni», la detrazione Irpef ed Ires del 65% può «essere fruita solo per le spese sostenute», fino al 31 dicembre 2013, sulle «unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, mentre «per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo», si applica il bonus (solo Irpef) del 50 per cento (36% dal primo gennaio 2014).
Per individuare la disciplina applicabile alla detrazione Irpef ed Ires del 65% sugli interventi per le misure antisismiche (modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare), «in assenza di indicazioni» nella norma, le Entrate hanno chiarito che «si debba fare riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi» detraibili al 36-50% dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir.