La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 42151 depositata il 13 ottobre 2013 intervenendo in materia di truffa ha definito fittizi i costi indicati nella dichiarazione dei redditi da parte di un’impresa che usufruisce di un’agevolazione fiscale,
La vicenda ha riguardato le agevolazioni introdotte dalla Tremonti ter, in relazione alle spese sostenute prima dell’entrata in vigore del beneficio. I giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso di una contribuente che chiedeva la revoca della confisca per equivalente disposta sui suoi beni.
Gli Ermellini dopo aver analizzato approfonditamente, in particolare della circolare delle entrate n. 44/2009, la Tremonti ter concludono che ‘l’agevolazione di cui all’art. 5, comma 1, del dl 78/2009 incide sul reddito diminuendone l’identità, anche se di tale diminuzione non può tenersi conto ai limitati fini dell’applicazione delle norme tributarie appena sopra richiamate’.
Per cui la confisca per equivalente sui beni della società è legittimata qualora vengano utilizzati costi fittizi, in quanto sostenuti prima dell’entrata in vigore del beneficio, quelli indicati nella dichiarazione dei redditi da parte di un’impresa che usufruisce dell’agevolazione fiscale introdotta con il Tremonti ter.
Pertanto alla luce di quanto stabilito dalla Corte Suprema godere di agevolazioni fiscali in relazioni a costi sostenuti in precedenza equivale ad indicare costi fittizi in dichiarazione ed è quindi una frode fiscale a tutti gli effetti. Ciò perché l’art. 5 del decreto legge n. 78 del 2009 prevede, al fine di fronteggiare la crisi economica, la detassazione degli investimenti in macchinari, escludendo dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature (appartenenti alle tipologie incluse in una tabella richiamata dallo stesso decreto legge) fatti tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Per l’interpretazione di tale disposizione, l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare numero 44/E del 2009, la quale, quanto al momento degli investimenti rilevanti ai fini dell’agevolazione, evidenzia che la loro imputazione al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza. Le spese di acquisizione di beni mobili si considerano sostenute, dunque, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
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