AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 dicembre 2019, n. 533
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Agevolazioni fiscali previste dall’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Documentazione con validità retroattiva
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito, istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, tramite un proprio punto vendita, il 27 dicembre 2018 ha venduto un’autovettura al genitore [BETA], da utilizzare a favore di un figlio con disabilità che consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui “Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento…”.
Tuttavia, al momento della cessione, non è stata esibita la prescritta certificazione, in quanto l’interessato non ne era ancora in possesso. Per tale motivo l’istante ha emesso fattura applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Successivamente, il cliente ha fatto pervenire all’istante un verbale dell’INPS del […] di accertamento di invalidità totale del figlio, che gli riconosce altresì l’indennità di accompagnamento a decorrere dal 22 ottobre 2018, data di presentazione della domanda all’INPS, antecedente alla vendita dell’autovettura.
L’istante chiede, dunque, se in presenza di documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti prescritti all’articolo 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000, emessa in data successiva alla vendita ma con validità retroattiva ad un momento ad essa antecedente, vada riconosciuto al cliente il rimborso della differenza tra l’importo dell’IVA ordinaria applicata al momento della cessione e quello dell’IVA agevolata calcolata applicando l’aliquota del 4%, mediante storno parziale dell’originaria fattura.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che al quesito prospettato vada fornita risposta affermativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Con l’articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le cessioni di autoveicoli di cui all’articolo 54,comma 1, lettere a), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui al citato articolo 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Infine, l’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da puri amputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46 è stato poi precisato che la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica, è la seguente:
– verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
– certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi emesso dall’INPS in base all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
La circolare 23 aprile 2010, n. 21 ha, inoltre, chiarito che, con riguardo alle persone con sindrome di Down, la certificazione emessa dal medico di medicina generale ai sensi dell’articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000, fermo restando “che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento”.
Per l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta, la citata circolare n. 46/E del 2001 ha chiarito che, in base all’articolo 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1986, di attuazione della legge n. 97 del 1986 – come già sostenuto con la circolare 31 luglio1998, n. 197/E con riferimento alle ipotesi di disabilità per ridotte o impedite capacità motorie permanenti – anche in caso di agevolazioni in favore di soggetti con disabilità psichica, le certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo.
Nel caso di specie, al momento dell’acquisto dell’autovettura non è stata esibita la documentazione prevista, per cui correttamente l’istante ha emesso fattura applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Ciononostante, non si può trascurare che alla data dell’acquisto di fatto sussistevano i presupposti per poter fruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 30,comma 7, della legge n. 388 del 2000, seppure riconosciuti successivamente, come risultante dal verbale dell’INPS di accertamento di invalidità totale di [GAMMA], che gli riconosce l’indennità di accompagnamento a decorrere dal […], data di presentazione della domanda all’INPS, antecedente alla vendita avvenuta il […].
In proposito si ritiene, con specifico e limitato riferimento al quesito posto, che i tempi ordinariamente richiesti per la conclusione del procedimento amministrativo, quando esulano dalla sfera di iniziativa e controllo dell’interessato, di norma non possono pregiudicare la fruizione dell’agevolazione.
Conseguentemente, nel caso in esame, l’istante – che correttamente all’atto dell’acquisto del veicolo ha applicato l’aliquota IVA ordinaria del 22% – può emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del d.P.R. n.633 del 1972, nel termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 26.
Più in generale, si ritiene, infine, che il cliente abbia l’onere di fare presente al venditore – in modo che se ne tenga eventualmente conto nel regolamento del rapporto fra le parti – che ha avviato il procedimento ma non dispone ancora della documentazione necessaria per beneficiare dell’agevolazione per circostanze che esulano dalla propria sfera di iniziativa e controllo.
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