Con la sentenza n. 16072 del 26 giugno 2013 la Corte di Cassazione intervenendo in tema di benefici fiscali in materia di imposta di registro ha affermato che i predetti benefici si applicano agli imprenditori agricoli professionali pur in assenza di certificazione e ciò vale anche per il passato.
La vicenda ha avuto origine da un atto di trasferimento di un terreno agricolo a favore di un imprenditore agricolo professionale avvenuto nel 2004.
Si tratta della agevolazione in base alla quale l’acquisto di terreni da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sconta l’imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa, mentre quella catastale rimane nella misura dell’uno per cento. Attualmente per la legge n. 25/2010 non sussiste più l’obbligo di produrre alle Entrate il certificato attestante l’iscrizione dell’acquirente negli elenchi dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli professionali. Tuttavia fino all’emanazione della legge la certificazione dei requisiti è sempre stata considerata dall’Agenzia una condizione indispensabile. La sentenza in questione è innovativa in quanto scompone la figura del coltivatore diretto, per il quale sussistevano gli obblighi di certificazione della qualifica (legge n. 654/1954), da quella dell’imprenditore agricolo professionale, nei confronti del quale il beneficio fiscale è stato esteso solo dal 2004. Gli Ermellini forniscono una interpretazione che facendo leva sul fatto che l’imprenditore agricolo professionale non può soggiacere agli obblighi di certificazione previsti dalla vecchia normativa sulla piccola proprietà contadina poiché le condizioni stabilite per la figura del coltivatore diretto per il quale sussistevano gli obblighi di certificazione della qualifica (legge n. 654/1954), da quella dell’imprenditore agricolo professionale, nei confronti del quale il beneficio fiscale è stato esteso solo dal 2004.
Il Dlgs. n. 99/2004 stabilisce che è imprenditore agricolo professionale colui che ha conoscenze e competenze professionali agricole (articolo 5 del regolamento Ce n. 1257/99), dedica alle attività agricole (articolo 2135 del Codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle medesime attività almeno il 50% del reddito globale.
L’articolo 1, comma 4, del Dlgs 99 ha equiparato la figura dello imprenditore agricolo professionale, se iscritto alla gestione previdenziali agricola, a quella del coltivatore diretto ai fini del godimento delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina. Una equiparazione considerata dalla Cassazione di per sé condizione sufficiente per poter accedere ai benefici.
I giudici di legittimità con la sentenza in esame hanno precisato che non possono essere richieste all’imprenditore agricolo professionali condizioni aggiuntive. Non avrebbe senso negare le agevolazioni a favore dell’imprenditore agricolo professionale a causa di condizioni che solo il coltivatore diretto deve avere. In pratica l’agevolazione prevista per l’imprenditore agricolo professionale deve essere intesa come del tutto nuova rispetto a quella prevista per il coltivatore diretto.
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