MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 28 marzo 2022, n. 120680

Agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2022 previsto dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

  1. Premessa

L’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (nel seguito, decreto-legge 50/2017), ha istituito una zona franca urbana ai sensi dell’articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprendente i Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito, zona franca urbana). La citata norma prevede, per i relativi interventi, l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013 e successive modificazioni (nel seguito, d.m. 10 aprile 2013), in quanto compatibili.

Con le circolari n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 114735 del 15 settembre 2017, n. 157293 del 2 novembre 2017 e n. 163472 del 7 novembre 2017, sono stati forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata, alle modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana e fissati i termini di presentazione delle domande.

L’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (nel seguito, legge di bilancio 2018) ha disposto che le agevolazioni di cui all’articolo 46 del decreto-legge 50/2017 spettano altresì ai soggetti che hanno la sede principale o l’unità locale nei comuni delle Regioni del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all’allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno subito, nel periodo che intercorre dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

L’articolo 1 della citata legge di bilancio 2018, al comma 746, stabilisce, altresì, che per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo che intercorre dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 46 del decreto-legge 50/2017 sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica.

Con la circolare n. 144220 del 5 marzo 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, commi 745 e 746, della legge di bilancio 2018.

L’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nel seguito, legge di bilancio 2019), modificando l’articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2019 e 2020 ed esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata zona franca urbana.

Con la circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana, alla luce delle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2019.

Con più decreti direttoriali, a far data dal 7 dicembre 2017, sono stati approvati gli elenchi delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato articolo 46 del decreto-legge 50/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

L’articolo 22-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. “decreto sblocca cantieri”), modificando l’articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ha esteso ai professionisti, per i soli periodi di imposta 2019 e 2020, le esenzioni fiscali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del citato articolo 46.

L’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (nel seguito, decreto agosto), ha, infine, prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2021 e 2022 ed esteso le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata zona franca urbana.

Il medesimo articolo 57, comma 6 del decreto agosto, ha, inoltre, stanziato per l’intervento agevolativo ulteriori 50 milioni di euro per il 2021 e 60 milioni di euro per il 2022 e ha demandato al Ministero dello sviluppo economico l’adozione di appositi bandi finalizzati all’impiego delle citate risorse, nonché delle eventuali economie emergenti dai bandi precedenti, mediante i quali è riconosciuta facoltà al Ministero di prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell’importo dell’agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 57, comma 6, del decreto agosto, con la circolare direttoriale del 29 marzo 2021, n. 100050 e successive modificazioni e integrazioni sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana, in relazione allo sportello impiegante lo stanziamento disposto dalla medesimo articolo 57 per l’annualità 2021.

Con la presente circolare, relativamente allo stanziamento per l’annualità 2022 previsto dall’articolo 57, comma 6, del decreto agosto, sono fornite indicazioni operative ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46 del decreto-legge 50/2017, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione da parte dei soggetti ammissibili.

  1. Definizioni

Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “Carta nazionale dei servizi”: il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare (articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

b) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

c) “procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, disponibile nell’apposita sezione di misura del sito istituzionale del Ministero.

d) “professionisti”: i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge;

e) “Registro delle imprese”: il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;

f) “Registro Nazionale degli Aiuti”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

g) “regolamento 1407/2013”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013;

h) “regolamento 1408/2013”: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 51I del 22 febbraio 2019.

Oggetto e finalità

La presente circolare disciplina l’apertura di un nuovo bando, per il 2022, finalizzato alla concessione delle agevolazioni in favore:

  1. delle iniziative economiche già avviate nella zona franca urbana alla data del 31 dicembre 2020 e già beneficiarie, nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero, delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017;
  2. delle nuove iniziative economiche avviate nella zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
  3. Risorse finanziarie disponibili

Per la concessione delle agevolazioni nella zona franca urbana sono disponibili le risorse stanziate per l’annualità 2022 dall’articolo 57, comma 6, del decreto agosto e pari, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, a euro 59.400.000,00 (cinquantanovemilioniquattrocentomila/00).

  1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:

a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;

b) le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

  1. svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione di cui al paragrafo 9, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
  2. alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione di cui al paragrafo 9, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.
  3. Requisiti di accesso alle agevolazioni

a) Requisiti di accesso alle agevolazioni per i soggetti già beneficiari di cui al paragrafo 5, lettera a)

Ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti già beneficiari di cui al paragrafo 5, lettera a) devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza di cui al paragrafo 9, il mantenimento dei pertinenti requisiti di cui alle circolari attuative n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 144220 del 5 marzo 2018, n. 243317 del 6 giugno 2019 e n. 100050 del 29 marzo 2021, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.

b) Requisiti di accesso alle agevolazioni per i soggetti di cui al paragrafo 5, lettera b)

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti di cui al paragrafo 5, lettera b), devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

6.1 Costituzione

Tutte le imprese devono essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione di cui al paragrafo 9.

Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione, oppure di iscrizione al Registro delle imprese per quelle non tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell’impresa.

I professionisti devono, alla data di presentazione dell’istanza, essere iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché essere in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge e, alla stessa data, devono aver presentato la comunicazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

6.2 Disponibilità della sede all’interno della zona franca urbana

I soggetti istanti, per l’esercizio dell’attività economica, devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana. Qualora il titolo di disponibilità sia un contratto di comodato, questo, ai fini dell’ammissibilità, deve necessariamente assumere una forma scritta.

Per le imprese, la sede di cui sopra deve essere regolarmente segnalata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e risultare dal relativo certificato camerale.

Per i professionisti, la sede deve essere stata comunicata all’Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

6.3 Attività svolta all’interno della zona franca urbana

Fermi restando i motivi di esclusione di cui al paragrafo 5, possono accedere alle agevolazioni i soggetti che, disponendo della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana, hanno avviato l’iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

A tal fine, rileva la data di inizio dell’attività come risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attività comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni.

Per la perimetrazione della zona franca urbana si rimanda alla circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, disponibile anche sul sito web istituzionale del Ministero www.mise.gov.it, nella quale è riportato l’elenco dei Comuni compresi nella predetta zona franca.

6.4 Attività economica

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regolamento 1407/2013 e del regolamento 1408/2013.

Possono, quindi, accedere alle agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, così come definiti all’articolo 2, comma 1 del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

I soggetti richiedenti rientrano nell’ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito all’attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella zona franca urbana alla data di presentazione dell’istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell’impresa istante, ovvero, per i professionisti, dalla comunicazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca urbana, sono svolte, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 354/22 del 28 dicembre 2013, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile.

In tali casi, trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del regolamento 1407/2013, ovvero dall’articolo 1, comma 3, del regolamento 1408/2013 in merito all’obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, attraverso un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione dei predetti regolamenti non beneficino degli aiuti in oggetto.

A tal fine, si ritiene che un “criterio giuridico” idoneo possa essere quello della “contabilità separata”, mediante il quale è agevole la verifica che il beneficio resti confinato nell’ambito dell’attività ammissibile in relazione alla quale è concesso.

Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della zona franca urbana e, al contempo, eserciti, all’interno della stessa, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, andrà garantita dal punto di vista contabile la separazione dei redditi prodotti fuori dalla zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno, nonché, con riferimento a questi ultimi, la segregazione di quelli esclusi e, pertanto, non agevolabili.

6.5 Assenza di procedure concorsuali

I soggetti istanti devono trovarsi, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione di cui al paragrafo 9, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

6.6 Sanzioni interdittive

Non possono essere ammessi alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui alla presente circolare i soggetti che si trovino in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

6.7 Incompatibilità delle agevolazioni con il regime fiscale di vantaggio e forfetario per i contribuenti minimi

I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché il regime fiscale forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, per poter accedere alle agevolazioni devono aver optato, alla data di presentazione dell’istanza di cui al paragrafo 9, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 70 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  1. Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.

Per i soggetti di cui alla lettera a) del paragrafo 5, le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2022. Le esenzioni fiscali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 46, del decreto-legge 50/2017, sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti; i titolari di reddito di lavoro autonomo, non rientranti nella definizione di professionisti, possono beneficiarie esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla successiva lettera d) del citato riferimento normativo.

Per i soggetti di cui alla lettera b) del paragrafo 5 che hanno avviato l’attività in zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, le agevolazioni sono riconosciute per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Per la più completa disciplina delle condizioni e dei limiti riferiti a ciascuna delle tipologie di esenzioni fiscali e contributive si rimanda a quanto chiarito al paragrafo 3 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017.

  1. Intensità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 1407/2013 e del regolamento 1408/2013. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:

a) nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di euro 100.000,00;

b) nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo, di euro 25.000,00.

Ai soggetti che svolgano congiuntamente l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi di cui alla precedente lettera a) e una o più attività ammissibili alle agevolazioni ai sensi del regolamento 1407/2013, è applicato il massimale di aiuti de minimis di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.

Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento 1407/2013 e del regolamento 1408/2013.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del predetto regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

  1. Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze per l’accesso alle agevolazioni sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, sulla base dei modelli riportati nell’Allegato n. 1, per i soggetti di cui al paragrafo 5, lettera a), ovvero nell’Allegato n. 2, per i soggetti di cui al paragrafo 5, lettera b), alla presente circolare. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso.

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

In fase di compilazione dell’istanza, la procedura informatica consente, rispetto alle sole imprese, di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni e, nello specifico, i requisiti di cui ai punti 6.1 e 6.5 della presente circolare, nonché l’attivazione della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana.

Tali accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese.

L’esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell’istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni in tempo utile, a verificare tempestivamente la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. Per le imprese, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali, la PEC deve risultare censita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente deve dichiarare:

a) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni di cui al paragrafo 8, tali configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;

b) i termini del proprio esercizio finanziario, che dovrà coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;

c) se è destinatario di aiuti richiamati all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2017, n. 175;

d) il reddito d’impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza;

e) l’importo dell’agevolazione richiesta, determinato dal soggetto istante tenendo conto della previsione circa gli importi a carico del medesimo soggetto per imposte e contributi previdenziali di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 con riferimento ai periodi di imposta ammissibili ad agevolazione di cui al paragrafo 7, nonché di eventuali aiuti ottenuti dalla stessa impresa a titolo di de minimis;

f) i dati e le informazioni necessarie per constatare l’assenza delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero il sussistere di condizioni previste dalla legge comportanti l’incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

Il dato di cui alla lettera d) non deve essere indicato nell’istanza nei soli casi in cui il soggetto richiedente sia costituito o attivo da meno di 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza. La data di inizio dell’attività è quella comunicata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, quella di inizio attività comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

I soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente circolare (Allegato n. 4) e pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura.

A pena di improcedibilità, l’istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e dei relativi allegati.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 6 aprile 2022 e sino alle ore 12:00 del 4 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, ovvero per gli studi professionali e associazioni tra professionisti, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo zfu@pec.mise.gov.it. La richiesta, che potrà essere inoltrata a partire dalle ore 10:00 del 4 aprile 2022 ed entro le ore 10:00 del 27 aprile 2022, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

  1. Modalità di concessione delle agevolazioni

Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione, per ogni soggetto richiedente, acquisisce gli aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall’”impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti dal Registro Nazionale degli Aiuti.

Tenuto conto dei limiti previsti dai regolamenti de minimis di cui al paragrafo 8, l’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero, in considerazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili di cui al paragrafo 4 con le seguenti modalità:

a) il 40% delle risorse disponibili è ripartito, al fine di assicurare una quota minima di risorse per l’efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nel territorio della zona franca urbana, in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti de minimis ottenibili da ciascun soggetto menzionato al paragrafo 8;

b) il 60% delle risorse disponibili, unitamente alle somme eventualmente non distribuite a seguito del riparto di cui alla lettera a), è ripartito, al fine di tener conto del fabbisogno e della capacità di potenziale utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari, in funzione del rapporto tra il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della zona franca urbana. Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, il reddito è convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari della zona franca urbana.

L’agevolazione concedibile a ciascun soggetto beneficiario è pari al minore tra l’importo risultante dall’applicazione del riparto di cui alle precedenti lettere a) e b) e l’importo dell’agevolazione richiesta in sede di istanza di cui alla lettera e) del paragrafo 9.

Successivamente alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti, il Ministero adotta un provvedimento di concessione delle agevolazioni cumulativo per tutti i soggetti beneficiari, il quale, è pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

  1. Informazioni antimafia

Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente Prefettura-UTG, mediante banca dati nazionale unica antimafia, la richiesta di informazioni circa l’eventuale sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni o di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.

In tali casi, l’efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni è sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, in attesa del rilascio dell’informazione antimafia recante l’attestazione dell’insussistenza di condizioni interdittive.

  1. Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.

Sul punto, si rinvia a quanto più ampiamente specificato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013, paragrafo 3, che fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle analoghe agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana dell’Aquila.

Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa dal Ministero.

Al fine di consentire la fruizione dell’esenzione delle imposte sui redditi anche ai soci delle società “trasparenti”, ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari nonché ai soci delle associazioni professionali (cd. studi associati), in conformità con quanto indicato nella citata circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 dell’Agenzia delle entrate, paragrafo 4, le imprese e le associazioni professionali interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nell’istanza di cui al paragrafo 9.

  1. Modalità di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero

In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1, e 6 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell’informazione e della comunicazione. Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti beneficiari.

  1. Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 125- quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all’1% (uno percento) degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

  1. Disposizioni finali

All’Allegato n. 3 della presente circolare, è riportato l’elenco degli oneri informativi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Il Ministero garantisce, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, l’adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui alla presente circolare.

Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per le zone franche urbane.

Allegato 1

Modello di istanza per i soggetti di cui al paragrafo 5, lettera a)

Allegato 2

Modello di istanza per i soggetti di cui al paragrafo 5, lettera b)

Allegato 3

Oneri informativi

Allegato 4

Informativa sul trattamento dei dati personali