AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 febbraio 2020, n. 79
Agevolazioni Iva disabili
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante, in qualità di esercente la patria potestà del figlio minore, rappresenta che la Commissione medica presso il Centro medico legale Inps, ha emesso i seguenti verbali:
a) Verbale di invalidità civile ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge n. 102 del 2009 in cui riconosceva il minore “Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) -indennità di accompagnamento”. Conseguentemente attestava i requisiti di cui all’art.4 del d.l. n. 5 del 2012 dichiarando “è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000);
b) Verbale per l’accertamento dell’handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, nel quale dopo aver riconosciuto il minore “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 5/2/1992, n. 104” attestava che “l’interessato non possiede alcun requisito di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”.
Ritenendo in evidente contrasto i due verbali nella parte in cui, da un lato, veniva riconosciuta al minore l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della L. 388 del 2000), dall’altro, veniva dichiarata la mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 necessari per accedere ai benefici fiscali previsti dall’art. 30,comma 7, L. n. 388 del 2000, in data 27/09/2019, rivolgeva all’Inps una richiesta di correzione errore materiale del verbale sanitario.
L’Inps, rispondeva che “non esiste alcun errore materiale. La dicitura nel verbale di invalidità civile in merito ai requisiti di cui all’art. 4 del D.L. 09/02/2012 n.5 è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000) riguarda, come espresso chiaramente, solo l’invalidità civile. Nel verbale dell’handicap, i requisiti di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, riguardano solo ed esclusivamente le capacità motorie che, come risulta dagli atti e dalla visita, non sonori dotte. I verbali sono quindi regolari”.
Ciò premesso, l’istante chiede se spettino al disabile le agevolazioni fiscali di cui all’art. 30, comma 7, sopra citato nonostante il verbale di handicap riporti la dicitura “l’interessato non possiede alcun requisito di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” o se, al fine della concessione delle agevolazioni fiscali in esame, il suddetto verbale necessiti di essere corretto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Posto che il minore è stato riconosciuto soggetto con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.104 del 1992 ed è stata riconosciuta, altresì l’indennità di accompagnamento, l’istante ritiene che egli abbia diritto a ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla L. 388/2000, art. 30, comma 7, anche qualora si ritenesse corretta
L’istante ritiene che il minore abbia diritto a ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla L. 388 del 2000, art. 30, comma 7, anche qualora si ritenesse corretta l’interpretazione fornita dall’Inps, posto che lo stesso è stato riconosciuto soggetto con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.104 del 1992 ed è stata riconosciuta, altresì l’indennità di accompagnamento.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.
Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. Con l’articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4 percento per le cessioni di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui al citato articolo 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Infine, l’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46/E è stato poi precisato che la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica, è la seguente:
– verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
– certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi emesso dall’INPS in base all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
La circolare 23 aprile 2010, n. 21/E ha, inoltre, chiarito che le su esposte indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato (circ.15 luglio 1998, n. 186, e la più recente ris. 25 gennaio 2007, n. 8) che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.
In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Nel caso in esame, con verbale della commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile il minore è stato riconosciuto “invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)” e in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.L. n. 5 del 2012 in quanto “è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”.
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che, tale ultimo certificato sia sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all’articolo 30, comma 7,della legge n. 388 del 2000.
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