AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 febbraio 2022, n. 71

Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi (riconducibili nelle voci dell’allegato A della legge n. 232/2016) – Ritardo nell’interconnessione

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La Società ALFA SPA (di seguito “la Società” o “l’istante”) nel 2018 ha acquisito in proprietà un nuovo centro di lavoro verticale (…), che per le sue caratteristiche, secondo quanto riferito dall’istante, può considerarsi compreso nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla Legge n.232 del 2016 in quanto in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dal piano Industria 4.0 sin dalla sua entrata in funzione nel 2018. Tuttavia tale bene verrà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione entro la fine del 2021.

L’istante riferisce, inoltre, che sempre nel corso del 2018, ha sottoscritto un contratto di leasing della durata di … mesi per l’acquisto di un nuovo centro di lavoro (…), che per le sue caratteristiche può considerarsi compreso nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla Legge 232/2016. Tale bene, in possesso di tutti requisiti per beneficiare dell’iper ammortamento, è entrato in funzione nel 2018 e verrà interconnesso entro la fine del 2021, nel terzo periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene.

In relazione ad entrambe le fattispecie rappresentate, ossia acquisto in proprietà e acquisizione tramite contratto di leasing, l’istante chiede conferma del fatto che l’interconnessione, effettuata in un qualsiasi periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento, consenta il recupero dell’iper ammortamento con le modalità descritte negli esempi numerici riportati nell’istanza.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Società ritiene che l’interconnessione del bene in un qualsiasi periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento non sia di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento.

L’agevolazione sarà fruibile a partire dal periodo di imposta di interconnessione senza subire alcuna riduzione del beneficio spettante e secondo le modalità illustrate nell’istanza.

Il ritardo nell’interconnessione produrrà solamente uno slittamento in avanti del momento di decorrenza dell’agevolazione che dovrà essere nettizzata di quanto eventualmente già fruito in precedenza a titolo di super ammortamento.

In sostanza, la società, intende fruire dell’iper ammortamento, generatosi nel 2021 a seguito dell’interconnessione e a decorrere da tale periodo d’imposta, in misura complessivamente pari al:

– 150% del costo del bene al netto delle quote di super ammortamento dedotte nel periodo 2018-2020 (in caso di acquisto in proprietà);

– 150% della quota capitale dei canoni di acquisizione in leasing del bene, depurato del prezzo di riscatto, al netto delle quote di super ammortamento dedotte nel periodo 2018-2020 (in caso di acquisito tramite contratto di leasing).

Secondo l’istante, tale soluzione appare in linea con la risposta all’Istanza di Consulenza Giuridica n. 909-…/… della Direzione Regionale Agenzia Entrate dell’… pubblicata sul Sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – CNDCEC.

Parere dell’Agenzia delle entrate

In via preliminare si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle argomentazioni esposte e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla legge, del corretto inquadramento dei Beni nell’allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell’interconnessione, verifiche, queste, che non rientrano nell’ambito delle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello.

Ciò premesso, con riferimento al quesito formulato nell’interpello si ricorda che, con riferimento a beni strumentali acquistati nel 2018 ed entrati in funzione nello stesso anno, nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), sono stati forniti diversi chiarimenti.

In merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, la citata circolare chiarisce che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

La citata circolare (paragrafo 6.4.1) ha, altresì, specificato che la fruizione dell’iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.

In considerazione della sostanziale analogia del beneficio dell’iper e del super ammortamento e del credito di imposta previsto dalle ultime leggi di bilancio si ritiene che risultino estendibili alla fattispecie rappresentata anche i chiarimenti da ultimo forniti con la circolare n. 9/E del 2021.

In tale ultimo documento di prassi è stato chiarito che, sebbene le norme che disciplinano le agevolazioni in esame non contemplino espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti, sul punto  tornano applicabili le indicazioni fornite con la circolare n. 4/E del 2017 e con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 in tema di iper ammortamento, nonché con la risposta all’istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021 resa in riferimento al credito d’imposta previsto dalle leggi di Bilancio successive.

Pertanto, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Tale principio trova conferma, con riferimento ai beni acquisiti in proprietà, nella circolare n. 4/E del 2017, (paragrafo 6.4.1), nella quale è stato precisato che la quota di iper ammortamento annualmente fruibile è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale (di cui al decreto ministeriale del 31 dicembre 1988) alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di (temporaneo) super ammortamento nei periodi d’imposta precedenti. Va da sé che lo slittamento in avanti del termine iniziale e finale di fruizione dell’iper ammortamento vale anche nell’ipotesi di beni acquisiti mediante contratto di leasing in virtù della sostanziale equivalenza delle due forme di acquisizione.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che, come specificato nella risposta all’istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021 resa sulla base del parere tecnico reso dal Ministero competente (alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti), in caso di ritardo nell’interconnessione l’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione in esame.

In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

Con riferimento alle modalità operative e/o ai criteri adoperati dalla società interpellante per quantificare e ripartire l’agevolazione in oggetto, si ricorda che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello ordinario la verifica della corretta quantificazione dell’agevolazione fruibile dall’istante in quanto trattasi di profili di carattere fattuale riscontrabili solo in sede di controllo. Con la presente risposta, quindi, viene espresso esclusivamente un parere di tipo interpretativo in relazione ai quesiti formulati.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del …, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.