La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23621 depositata il 7 agosto 2020 intervenendo in tema di reati tributari e del calcolo delle soglie di punibilità ha ribadito che “gli importi derivanti da fatture ricevute, pertinenti e pagate ma non contabilizzate possono essere calcolati ai fini della soglia di punibilità solo nei casi in cui il mancato rispetto degli obblighi tributari non comporti un complessivo quadro di illegalità incompatibile con le finalità che la Corte di Giustizia e la Consulta hanno evidenziato.”
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società a responsabilità limitata accusato del reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili e di omessa presentazione della dichiarazione annuale. L’imputato veniva condannato dal Tribunale per i capi di imputazione. Avverso la decisione di primo grado il condannato proponeva ricorso alla Corte di Appello. I giudici di appello riformavano parzialmente la sentenza impugnata. L’imputato avverso la decisione di Appello proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini hanno evidenziato che il principio, statuito dalla Corte di Giustizia UE causa C-332/15 e dalla Corte Costituzionale n. 95/2019, va inteso che ai fini della determinazione della soglia di punibilità del reato di omessa dichiarazione, art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, le fatture non contabilizzate possono essere prese in considerazione ai fini del suddetto calcolo. Unica condizione è che il mancato rispetto degli obblighi tributari non comporti un complessivo quadro di illegalità incompatibile con le finalità evidenziate nelle richiamate decisioni.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno anche ribadito che “il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto appartenenti al soggetto che ve li ha conferiti […] Infatti, i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell’appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti”.
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