La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8154 depositata il 27 marzo 2025, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa per abusivo impossessamento di beni aziendali, ha riaffermato il principio secondo cui ” per la determinazione della consistenza dell’illecito non rileva, di regola, la qualificazione fattane dal punto di vista penale (e, in particolare, se l’illecito integri il reato consumato di furto o appropriazione indebita ovvero solo il tentativo), essendo necessario al riguardo che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, e specialmente dell’elemento essenziale della fiducia, e che la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto agli obblighi lavorativi.( Cass. n. 5633/2001).”
La vicenda ha riguardato un dipendente a cui veniva contestato di essersi appropriato di una somma di denaro. Alla conclusione della procedura disciplinare veniva disposto e comunicato il licenziamento. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, respingeva la domanda del lavoratore intesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa. Il dipendente impugnava la sentenza. La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado. Il diepndente, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Per gli Ermellini le contestazioni del ricorrente non sono idonee a superare quanto enunciato dai giudici di merito in quanto per “espressa previsione codicistica della <<giusta causa>> di recesso dal contratto delineata dall’art. 2119 c.c. quale fattispecie autonomamente giustificativa della immediata risoluzione del rapporto di lavoro; nell’area della <<giusta causa>> di cui all’art. 2119 c.c. confluiscono infatti tutti i comportamenti che determinano il venir meno del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, rispetto ai quali risulta tendenzialmente indifferente il rilievo, penale o meno, delle condotte; ciò anche in presenza di ipotesi astrattamente assimilabili sul piano del fatto materiale all’illecito penale.“
Inoltre, i giudici di piazza Cavour, nel respingere i primi tre motivi ha riaffermato che “l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’ interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra ( Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione; Cass. n. 417872007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’ interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima (( Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010).”