Risoluzione n. 133 del 26 settembre 2005  – Agenzia delle Entrate 

Sintesi: Con la presente risoluzione l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una istanza di interpello sulla contabilizzazione per competenza dei ricavi relativi ad opere pubbliche eseguite in Italia ed all’estero, chiarisce che “la consegna” (nell’accezione giuridica del termine) ed accettazione dell’opera, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 93, comma 5, del TUIR, sono ricollegabili al momento in cui si conclude il procedimento relativo all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, disciplinato dal decreto di attuazione n. 554 del 1999. In particolare, la “consegna” si perfeziona nel momento in cui sorge il diritto alla liquidazione del corrispettivo e resta a carico dell’appaltatore solo la garanzia per vizi e difformità dell’opera, cessando tutte le altre garanzie tipiche del contratto, mentre il rischio per il perimento dell’opera si trasferisce in capo al committente. La procedura di collaudo, disciplinata dal citato decreto é, dunque, unica e si esaurisce con la deliberazione dell’ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio da parte della stazione appaltante. Il successivo certificato di collaudo definitivo non assume rilevanza ai fini dell’applicazione del citato articolo 93 comma 5 del TUIR, ma individua solo il momento in cui cessa la garanzia per difformità e vizi dell’opera cui é tenuto l’appaltatore per il periodo di due anni successivi alla consegna dell’opera.

Testo:

       Con istanza   d'interpello,   concernente  l'interpretazione  dell'art.
 109, comma  2,  lett. b) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 é stato proposto il
 seguente:
        Quesito
        La società  istante,  avente per oggetto, tra l'altro, l'esecuzione di
 lavori edili  e  stradali  in  appalto,  sia  di  opere pubbliche che private,
 all'estero e  in  Italia,  ha  realizzato  dei lavori e servizi infrannuali (a
 cavallo dell'esercizio  che  chiude il 31 luglio) e ultrannuali, relativamente
 ai quali  si  pone  il  problema  di  stabilire  il  momento in cui i suddetti
 lavori e  servizi  si  intendano  "ultimati"  ai sensi dell'art. 109, comma 2,
 lett. b), del TUIR (già art. 75, comma 2, lett.b).
        In particolare,  la  suddetta  società  chiede  chiarimenti  circa  il
 momento in  cui  potranno  considerarsi  ultimate le opere nel caso di appalti
 pubblici, disciplinati   dalla   Legge  quadro  sui  lavori  pubblici  dell'11
 febbraio 1994  n.  109  (c.d.  legge Merloni), nonché dal relativo decreto di
 attuazione, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
        Al riguardo,  l'istante  fa presente che "in passato l'Amministrazione,
 con riferimento  ad  un  appalto  per  la  fornitura  di macchinari "chiavi in
 mano", si  é  espressa  con  circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, affermando
 il principio  secondo  cui  l'appalto  può  considerarsi ultimato solo quando
 intervenga l'accettazione   dell'opera   da   parte  del  committente  con  il
 consequenziale perfezionamento     del     diritto     dell'appaltatore     al
 corrispettivo, il tutto ai sensi dell'art. 1665 del codice civile."
        La società  medesima  aggiunge che "dal punto di vista civilistico, il
 principio contabile   n.   23  emesso  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori
 Commercialisti e  da  quello  dei  Ragionieri Commercialisti, prevede al punto
 E.I.b. la  necessità  del  collaudo  delle  opere  con esito positivo ai fini
 dell'imputazione dei  ricavi  a  conto economico, in applicazione del criterio
 di valutazione della "commessa completata".
        In materia  di  appalti  pubblici  la  citata  legge  n.  109 del 1994,
 nonché il  relativo  decreto  di  attuazione  -  D.P.R.  n.  554  del  1999 -
 prevedono che  entro  sei  mesi  dall'ultimazione dell'opera, venga redatto un
 certificato di  collaudo  dell'opera stessa, secondo le modalità definite nel
 regolamento di   attuazione,   che   ha   carattere  "provvisorio"  ed  assume
 carattere "definitivo" decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
        Ciò stante,  "la  società  chiede,  in  assenza  del  rilascio  di un
 certificato di  collaudo  definitivo  delle opere, quale sia il momento in cui
 potranno considerarsi  concluse  le  opere ai sensi del citato art. 109, comma
 2, lett. b) del TUIR".
        Soluzione prospettata
        La società  ritiene  di  applicare  correttamente il dettato dell'art.
 1665 del  codice  civile  considerando  l'opera  ultimata  quando la stessa é
 accettata dal   committente   e  pertanto  all'emissione  del  certificato  di
 collaudo definitivo.
        In particolare,  con  riferimento  ai  lavori  in corso al 31/07/2004,-
 data di  chiusura  dell'esercizio  -  sia infrannuali che ultrannuali, e cosi'
 per gli  esercizi  successivi, la Società considererà ultimate le opere e di
 conseguenza assoggetterà ad imposizione l'utile delle commesse:
        1.    nell'esercizio  in  cui si avrà l'emissione di un certificato di
 collaudo definitivo da parte del committente;
        2.    in   caso  di  mancata  emissione  del  certificato  di  collaudo
 definitivo, decorsi  ventisei  mesi dall'emissione del certificato di collaudo
 provvisorio.
        Parere dell'Agenzia delle Entrate
        L'art. 109  del  TUIR, nel dettare le norme generali sui componenti del
 reddito d'impresa,  al  comma  2,  lett.  b)  stabilisce  che "i corrispettivi
 delle prestazioni  di  servizi  si  considerano  conseguiti,  e  le  spese  di
 acquisizione dei  servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in  cui le
 prestazioni sono ultimate".
        Con riferimento  alla  fattispecie in esame, per individuare il momento
 di ultimazione  della  prestazione, trova applicazione l'art. 93, comma 5, del
 TUIR, che  disciplinando  la  valutazione  delle opere, forniture e servizi di
 durata ultrannuale   secondo   il   metodo  della  "commessa  completata",  ha
 stabilito che  i  relativi  corrispettivi  sono  imputati  nell'esercizio  nel
 quale le opere sono consegnate o i servizi e le forniture ultimati.
        Ciò stante,   ai   fini  della  soluzione  del  quesito  proposto,  é
 necessario stabilire,  nel  caso  di appalti pubblici disciplinati dalla legge
 n. 109  del  1994,  qual sia il momento in cui si considera consegnata l'opera
 oggetto del contratto di appalto.
        Al riguardo,  si  osserva  che  l'art.  28  della  citata  legge n. 109
 prevede che,  entro  sei  mesi  dall'ultimazione dei lavori, l'amministrazione
 committente faccia  collaudare  l'opera  secondo  le  modalità  previste  dal
 regolamento di attuazione D.P.R. 554 del 1999.
        Detto regolamento   contiene   una  disciplina  molto  dettagliata  del
 procedimento di  collaudo,  che  definisce  le  modalità  di esecuzione delle
 verifiche tecniche e la cadenza temporale delle attività da compiere.
        In particolare,  l'art.  199  prevede  che  in esito alle operazioni di
 verifica tecnica   che  sostanziano  l'attività  di  collaudo,  "l'organo  di
 collaudo -  che  può essere un soggetto interno o esterno all'amministrazione
 appaltante -   qualora  ritenga  collaudabile il lavoro, emette il certificato
 di collaudo....  Il  certificato  di  collaudo,  redatto  secondo le modalità
 sopra specificate,  ha  carattere  provvisorio  ed assume carattere definitivo
 decorsi due  anni  dalla  data  della  relativa  emissione  ovvero del termine
 stabilito nel  capitolato  speciale  per  detta emissione. Decorsi i due anni,
 il collaudo  si  intende  approvato  ancorché  l'atto formale di approvazione
 non sia  intervenuto  entro  due  mesi  dalla  scadenza  del suddetto termine.
 Nell'arco di  tale  periodo  l'appaltatore  é  tenuto  alla  garanzia  per le
 difformità e   i   vizi   dell'opera,   indipendentemente  dalla  intervenuta
 liquidazione del saldo".
        Laddove, viceversa,  il  collaudatore  non ritenga collaudabile l'opera
 eseguita dall'appaltatore,  lo  stesso  non  emette il certificato di collaudo
 provvisorio (art. 197).
        Ai sensi  dell'art.  203,  "il  certificato di collaudo viene trasmesso
 per la  sua  accettazione  all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine
 di venti   giorni",   aggiungendo,  eventualmente,  le  "domande  -  ossia  le
 osservazioni -  che  ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo".
 L'art. 204  dispone  che,  successivamente,  l'organo  di  collaudo  trasmette
 tutti i  documenti  relativi  alle  operazioni di collaudo al responsabile del
 procedimento della  stazione  appaltante,  la  quale  "delibera entro sessanta
 giorni sull'ammissibilità  del  certificato  di collaudo.... Le deliberazioni
 della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore".
        Il successivo   art.   205,   disciplina  gli  effetti  collegati  alla
 emissione del  certificato  di collaudo provvisorio, stabilendo che alla "data
 di emissione  del  certificato  di  collaudo provvisorio... si procede... allo
 svincolo della  cauzione  prestata  dall'appaltatore  a garanzia del mancato o
 inesatto adempimento  delle  obbligazioni  dedotte  in  contratto"  e  "previa
 garanzia fideiussoria,   al  pagamento  della  rata  di  saldo  non  oltre  il
 novantesimo giorno  dall'emissione  del  certificato di collaudo provvisorio".
 All'emissione del  certificato  di collaudo provvisorio, inoltre, ai sensi del
 citato art.  199,  é  collegata anche la decorrenza della garanzia per vizi e
 difformità dell'opera  cui  é tenuto l'appaltatore per il successivo periodo
 di due anni.
        Il decreto  di  attuazione, dunque, detta una disciplina articolata del
 procedimento amministrativo   di   collaudo,   ma   non   sembra   individuare
 direttamente il  momento  della accettazione e consegna dell'opera, alla quale
 poter ricollegare  gli  effetti  fiscali  previsti  dall'articolo 93, comma 5,
 del TUIR.
        Tuttavia, dall'esame   delle   norme   sopra   riportate  é  possibile
 affermare che  la  "consegna"  -  nell'accezione  giuridica  del  termine - ed
 accettazione dell'opera,    siano    ricollegabili    alla   conclusione   del
 procedimento relativo  all'emissione  del certificato di collaudo provvisorio,
 ed in  particolare  al  momento  in  cui,  in  esito  alla procedura, sorge il
 diritto alla    liquidazione    del    corrispettivo    e   resta   a   carico
 dell'appaltatore solo   la   garanzia   per  vizi  e  difformità  dell'opera,
 cessando tutte  altre  garanzie  tipiche  del contratto, mentre il rischio per
 il perimento dell'opera si trasferisce in capo al committente.
        In definitiva,  tale  momento  coincide con l'emissione del certificato
 di collaudo  provvisorio  e  la  successiva delibera della stazione appaltante
 sulla sua ammissibilità a norma dell'articolo 204 del decreto medesimo.
        é possibile,   quindi,   affermare   che   la  procedura  di  collaudo
 disciplinata dal  citato  decreto é unica e si esaurisce con la deliberazione
 sull'ammissibilità del  certificato  di  collaudo  provvisorio da parte della
 stazione appaltante.
        Rispetto al   collaudo  provvisorio,  il  collaudo  definitivo  di  cui
 all'art. 199  -  che  come  atto  formale  può  anche  essere  omesso  -  non
 costituisce un   nuovo   collaudo,   ma   risponde  ad  una  esigenza  formale
 (trattandosi di  appalto  pubblico)  e  di  particolare  garanzia, rispetto ad
 eventuali anomalie   o  patologie  dell'opera  non  individuate  all'atto  del
 collaudo provvisorio.   Tale   garanzia,   a  tutela  dell'interesse  pubblico
 coinvolto, si  presenta  piu'  rigorosa  (l'art. 28 della legge n. 109 afferma
 che "l'appaltatore   risponde   per  la  difformità  ed  i  vizi  dell'opera,
 ancorché riconoscibili,  purché  denunciati  dal  soggetto  appaltante prima
 che il   certificato   di   collaudo  assuma  carattere  definitivo")  ma  non
 dissimile da  quella  prevista  dall'articolo  1667  del  codice  civile. Tale
 ultima norma,  analogamente,  fissa  in  due anni dalla data della consegna ed
 accettazione dell'opera,   il   termine   di   prescrizione   dell'azione  del
 committente nei  confronti  dell'appaltatore  nel  caso  di difformità e vizi
 dell'opera, specificando  che  essa vale solo con riferimento alle difformità
 e vizi  non  conosciuti  e  non  riconoscibili  e purché denunciati a pena di
 decadenza entro sessanta giorni dalla scoperta.
        In conclusione,  si  ritiene  che  ai  fini dell'applicazione dell'art.
 93, comma  5,  del  TUIR,  l'opera si debba considerare ultimata al momento in
 cui risulta  avvenuta  la  sua  "consegna"  al  committente  nei termini sopra
 indicati, a   conclusione   del   procedimento   relativo   all'emissione  del
 certificato di  collaudo  provvisorio  disciplinato  dal  decreto  n.  554 del
 1999. In  tale  momento sussistono tutti gli elementi (ultimazione dei lavori,
 consegna delle   opere,  certezza  e  determinabilità  dei  ricavi)  per  far
 partecipare alla  determinazione  del  reddito  il  corrispettivo pattuito per
 l'opera completata.
        La risposta  di  cui  alla  presente  nota,  sollecitata con istanza di
 interpello presentata  alla  Direzione  Regionale  ........,  viene resa dalla
 scrivente ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  ultimo periodo, del D.M. 26
 aprile 2001, n. 209.