La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 28575 depositata il 6 novembre 2024, intervenendo in tema di indennità giornaliera per i turnisti di Azienda Sanitaria Locale, affermando che “il superamento dell’orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non comporta – come incongruamente opina la Asl – che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio a sensi dell’art. 44 comma 3 CCNL, cit., avendo, piuttosto, una siffatta assenza, la funzione del riposo compensativo rispetto all’avvenuto superamento dell’orario giornaliero“
La vicenda ha riguardato tre dipendenti dell’ASL che svolgevano anche un turno notturno di dodici ore, di durata superiore al limite delle prestazioni giornaliere, che citarono la datrice di lavoro al fine di sentirsi riconoscere l’indennità di turno ex art. 44 CCNL Sanità del 1° settembre 1995 – nonché l’indennità di terapia intensiva o subintensiva – anche nei giorni di assenza dal servizio per riposo compensativo. Il Tribunale aditi, nella veste di giudice del lavoro, accoglieva le richieste dei separati ricorsi – poi riuniti – proposti. L’ASL datrice di lavoro impugnava la decisione. La Corte di appello respingevano l’appello proposto dalla ASL . I giudici di appello, premesso che non risultava contestato né che gli appellati svolgessero la prestazione lavorativa su tre turni, di cui uno notturno di 12 ore; né che fruissero del riposo nel giorno successivo allo “smonto” dal turno notturno – ha ritenuto – sulla scorta di un’analisi degli 22, Legge n. 724/1994, 3, D. Lgs. n. 66/2003; 18 CCNL 1994-1997 e 26, CCNL 1998-2001, che l’indennità ex art. 44 CCNL 1° settembre 1995 non possa essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata – trattandosi di compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni ed agganciato alla effettiva prestazione del servizio – con l’unica eccezione dell’ipotesi in cui l’assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo. La datrice di lavoro impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Per gli Ermellini ” ai sensi dell’art. 44, comma 3, CCNL comparto sanità del 1° settembre 1995 per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi e con servizio articolato su tre turni compete ogniqualvolta il riposo sia volto a consentire il recupero del maggiore stress psico-fisico legato a un turno di servizio svolto con modalità particolarmente intense e gravose, restando irrilevante la circostanza che la prestazione lavorativa non ecceda, nel suo complesso, l’orario contrattuale settimanale, con una serie di argomentazioni che, nella presente sede, devono essere riproposte. (Cass. Sez. L n. Ordinanza 19088 del 11/07/2024)”
I giudici di piazza Cavour premettono che “ai lavoratori turnisti dev’essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale, dovendosi distinguere da esso il giorno di riposo compensativo (Cass., Sez. L, n. 5710/2009), occorre perciò valutare, ai fini di causa, se il giorno successivo a quello di smonto dal turno notturno sia da considerare come giorno non lavorato, come propugnato dalla Azienda, o giorno di riposo compensativo, come sostenuto dai controricorrenti.“
Per cui, alla luce della premessa e dei precedenti della stessa Corte, per il Supremo consesso ” … l’art. 44 CCNL Comparto Sanità, al comma 3, prevede che al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al 5^, 6^ e 7^ livello retributivo e operante in servizi articolati su tre turni debba essere corrisposta una indennità giornaliera, pari a Euro 4,49; la norma collettiva precisa, tuttavia, che tale indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
L’unica eccezione è quella in cui l’assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo; nella sostanza, quindi, si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni e agganciato all’effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa.
Ciò è stato affermato da questa Corte fin da epoca risalente (Cass. n. 27273/2013) con principi cui hanno dato sostanziale continuità numerose pronunce successive (Cass. nn. 13447, 13803, 13804, 13805 del 2015, Cass. nn. da 24379 a 24382 del 2015, Cass. 29632/2018).
Cass. n. 24439/2015 in un caso di superamento, da parte dei lavoratori turnisti, dell’orario normale contrattualmente convenuto di 36 ore settimanali per effetto della necessità di copertura dei turni di 8 ore su 5 giorni, con quaranta ore complessive lavorate, ha ritenuto sussistenti i presupposti per godere del riposo compensativo; in particolare, traendo spunto da una situazione in cui l’esigenza del riposo compensativo era occasionata dal superamento, da parte del turnista, dell’orario di lavoro settimanale, ma pur sempre a causa «del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera», tale pronuncia ha sottolineato che «solo per i giorni suddetti, che non sono festivi né sono assimilabili a giorni di riposo settimanale, spetterà l’indennità di turno in quanto solo per questi esiste, come chiaramente voluto dalle parti collettive, una stretta connessione causale tra la giornata di riposo e l’esigenza organizzativa di copertura dei turni nelle 24 ore giornaliere».
In termini non dissimili si esprimono Cass. n. 10052 e 10053/2019 e Cass. n. 15291/2019, in quest’ultima si precisa che l’indennità giornaliera «spetta al lavoratore per le giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto a quella prevista contrattualmente, attese le esigenze di copertura dei turni» (v. punto 3), aggiungendo, in altro passaggio della motivazione, che «la giornata di sabato costituisce di regola una giornata di non lavoro», ma ai lavoratori turnisti «deve essere accordato un giorno di riposo compensativo del maggior orario prestato […]», sicché, in tal caso, «questa giornata è, senza dubbio, una giornata di riposo compensativo che, tuttavia, solo occasionalmente coinciderà col sabato» (punto 6). “