Agenzia delle Entrate – Risposta n. 232 del 28 aprile 2022
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) L.212/2000 – Aiuto alla crescita economica (ACE) – articolo 1, comma 6-bis del DL n. 201/2011 -polizze assicurative
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La Società istante Beta (di seguito la “Società”) presenta, al 31 dicembre 2018, polizze assicurative per un ammontare complessivo di Euro … (iscritte nell’attivo di Stato Patrimoniale, alla voce “C-III-6) Attivo circolante – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – Altri titoli”).
Tale importo risulta riconducibile al valore delle prestazioni maturate relative alle due seguenti polizze assicurative sottoscritte dalla Società:
- Euro …: polizza di assicurazione X;
- Euro …: polizza di assicurazione Y). Quesito 1
Il primo quesito posto dall’istante riguarda la Polizza assicurativa X. L’istante rappresenta che si tratta di una polizza sulla vita, conclusa con la compagnia assicurativa X avente decorrenza dal gg/mm/aa e scadenza/durata indefinita (trattandosi di assicurazione sulla vita la prestazione è legata al decesso dell’assicurato, dunque, la durata coincide con la vita dell’assicurato).
In data gg/mm/aa la Società ha versato ad XI un premio unico di Euro … Successivamente la Società ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti aggiuntivi:
- versamento di Euro … avente decorrenza dal gg/mm/aa;
- versamento di Euro … avente decorrenza gg/mm/aa;
La Società, inoltre, in data gg/mm/aa, ha richiesto il riscatto parziale, così come regolato dalle Condizioni di assicurazione, per un importo di Euro Al verificarsi del
decesso dell’assicurato, XI dovrà versare alla Società il capitale assicurato iniziale rivalutato fino alla data dell’evento. Le prestazioni assicurate dalla polizza in questione sono contrattualmente garantite da XI e vengono rivalutate annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi denominata “FONDO”.
Il FONDO è una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della compagnia assicurativa, con la certezza di una misura annua minima di rendimento garantito e del consolidamento annuale del rendimento riconosciuto.
I premi e gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati sono annualmente rivalutati in funzione del rendimento della gestione speciale “FONDO”, unitariamente alle maggiorazioni annuali riconosciute derivanti da precedenti rivalutazioni, al netto della parte utilizzata per coprire le spese. Pertanto, in sintesi, il capitale maturato alla precedente ricorrenza annuale viene aumentato del valore della maggiorazione prevista per l’anno in questione e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dalla Società nel corso del periodo di riferimento, anch’essi rivalutati. Le maggiorazioni annuali costituiscono, dunque, la rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. La misura annua di rivalutazione non può essere negativa. Per i primi cinque anni di durata del contratto era garantita una misura minima annua di rivalutazione pari all’. %; decorsi i primi cinque anni, XI si riserva di rideterminare la misura annua minima di rivalutazione in conformità alle disposizioni ISVAP.
L’istante evidenzia che la polizza in questione “qualora non si dovesse verificare il decesso dell’assicurato” risulterebbe svolgere sostanzialmente la funzione di “deposito vincolato”, in quanto il contraente (i.e. la Società) – una volta che sia decorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto – ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la risoluzione anticipata della polizza e la liquidazione del valore di riscatto.
Il valore di riscatto in tal caso sarà dato dal capitale maturato alla precedente ricorrenza annuale, rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto, aumentato dei versamenti aggiuntivi effettuati in corso d’anno rivalutati pro rata temporis.
Il diritto di risoluzione anticipata può anche essere esercitato in modo parziale, con conseguente riduzione delle prestazioni assicurate. Come sopra indicato, il valore delle prestazioni maturate al gg/mm/aa, considerando una misura di rivalutazione dell’… % (i.e. rendimento della gestione speciale “FONDO” pari al …% al netto delle commissioni di gestione dello …%), risulta pari ad Euro ….
L’istante rappresenta che “Almeno il 70% degli attivi dovranno essere costituti da titoli obbligazionari. L’esposizione in azioni e quote OICR non potrà superare il 10% del patrimonio della gestione. Ogni nuovo investimento in titoli obbligazionari può riguardare solo emittenti ad elevato merito creditizio.”
La società istante chiede chiarimenti in merito alla riconducibilità della polizza assicurativa X descritta all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 5, comma 3, DM 3 agosto 2017, in relazione al periodo d’imposta 2018.
Quesito n. 2
Il secondo quesito posto dall’istante riguarda la Polizza assicurativa Y in essere al 31 dicembre 2018. L’istante evidenzia che si tratta di un contratto di assicurazione vita concluso in data gg/mm/aa con la compagnia assicurativa Y, avente decorrenza dal gg/mm/aa e scadenza/durata indefinita (trattandosi polizza “vita intera”, la prestazione è legata alla durata della vita dell’assicurato). Detta polizza, risulta essere relativa, ad “[…] un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle attività dei Fondi in cui vengono investiti il Premio ed i Versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente”. Sono identificati quale soggetto “contraente”, la società Z S.P.A. e quale soggetto “beneficiario” la stessa scrivente Società.
La Società, alla sottoscrizione della Polizza Y, risulta aver versato un premio pari ad Euro …, il quale è stato così ripartito:
- il 20% in un fondo a capitale variabile;
- l’80% in un fondo a tasso
Il fondo a capitale variabile non offre alcuna garanzia di rendimento minimo e di restituzione del capitale investito, infatti, l’importo delle prestazioni dovute alla Società da Y, al verificarsi del decesso dell’assicurato, è “[…] direttamente collegato alle variazioni del Valore unitario delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione”. Pertanto, quanto investito del fondo a capitale variabile, siccome esposto al rischio dei mercati sui quali sono investiti gli attivi, risulta influenzato dalle fluttuazioni del mercato, sia al rialzo che al ribasso. Il capitale maturato, relativamente a quanto investito nel fondo a capitale variabile, è dato dal prodotto tra il numero delle quote detenute nel fondo e il valore unitario delle quote alla data di riferimento, al netto delle spese di gestione. I proventi derivanti dalla gestione del fondo a tasso garantito sono reinvestiti per intero nel fondo medesimo. Il fondo a tasso garantito ha come obiettivo quello di garantire sia la conservazione del capitale investito, che una costante valorizzazione delle somme versate dal contraente. Il fondo in questione ha un rendimento minimo annuo garantito nella misura prevista dalla compagnia assicurativa il 1° gennaio di ogni anno. Così come espressamente previsto dal Regolamento dei Fondi del Contratto “Gli investimenti sono realizzati essenzialmente in obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso privilegiando gli emittenti di elevato rating. Il Fondo mira a garantire la conservazione del capitale investito.” Il fondo a tasso garantito è un fondo interno a Y e costituisce un patrimonio separato dalle altre attività della compagnia assicurativa. Il capitale maturato, relativamente a quanto investito nel fondo a tasso garantito, risulta essere pari alla somma del premio e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto delle spese di gestione e dei riscatti parziali, il tutto aumentato sia degli interessi capitalizzati al tasso annuo garantito del fondo, che della partecipazione ai risultati finanziari attribuita nel corso dei precedenti esercizi (la partecipazione ai risulta finanziari concorre a determinare il capitale maturano al netto degli interessi garantiti già accreditati). Pertanto, a differenza di quanto investito nel fondo a capitale variabile – dove il valore della prestazione assicurata dipendente direttamente dal valore delle quote del fondo, e, pertanto, non vi è alcuna garanzia né di rientro del capitale investito né di rendimento – quanto investito del fondo a tasso garantito garantisce sia il rientro del capitale investito che una misura minima di rivalutazione annua che viene consolidata (la rivalutazione può solo aumentare il valore del capitale maturato), al netto delle spese di gestione.
Detta polizza risulta essere stata sottoscritta dalla Società grazie all’attività di intermediazione svolta da A S.r.l. (di seguito anche “Broker”), e risulta essere stata incaricata B S.P.A. quale società di gestione e banca depositaria. Come anche indicato in premessa, il valore del capitale maturato al 31 dicembre 2018, relativamente alla Polizza Y, risulta pari ad Euro ….
Sulla base delle caratteristiche specifiche descritte, la Polizza Y risulta qualificabile come polizza multi-ramo, e nello specifico, ramo vita I + III., trattandosi di un contratto assicurativo in forza del quale:
- l’erogazione delle prestazioni assicurate avviene al verificarsi del decesso dell’assicurato;
- il 20% del premio è stato investito in un fondo di investimento interno che non garantisce né un rendimento minimo né la restituzione del capitale investito (i.e. fondo a capitale variabile);
- l’80% del premio è stato investito in un fondo (patrimonio separato dalle altre attività della compagnia assicurativa) che garantisce sia il rientro del capitale investito che un rendimento minimo annuo determinato da Y (fondo a tasso garantito);
- il rendimento di quanto investito nel fondo a capitale variabile viene reinvestito nel fondo stesso e l’ammontare del capitale maturato ad una determinata data risulta direttamente influenzato dal valore delle quote del fondo a capitale variabile a tale data, e dunque, dal rendimento del mercato in cui gli attivi sottostanti sono investiti;
- le maggiorazioni annuali di quanto investito nel fondo a tasso garantito vengono di volta in volta consolidate.
In particolare, la quota parte del premio investita nel fondo a tasso garantito, essendovi la garanzia sia del rientro del capitale che di un rendimento minimo, il quale di anno in anno viene consolidato e incrementa, dunque, il capitale maturato al quale verrà applicato il tasso di rendimento previsto per i futuri esercizi, risulta essere qualificabile come polizza vita rivalutabile di cui al ramo I.
Diversamente, quanto investito nel fondo a capitale variabile, essendo la prestazione assicurata dipendente direttamente dal valore delle quote del fondo a capitale variabile, senza che vi sia la garanzia né del rientro del capitale né di un rendimento annuo minimo garantito, risulta essere qualificabile come polizza unit linked di cui al ramo vita III.
La società istante chiede chiarimenti in merito alla riconducibilità della polizza assicurativa Y descritta all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 5, comma 3, DM 3 agosto 2017, in relazione al periodo d’imposta 2018.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Quesito n. 1
L’istante osserva che la Polizza X – qualificabile come polizza vita rivalutabile di ramo I di cui all’art. 2, comma 1, del CAP (codice delle assicurazioni private) – non risulta rientrare nell’ambito oggettivo della previgente lettera w-bis) dell’art. 1, comma 1, del TUF recante la definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, in quanto, detta disposizione, risulta richiamare solamente le polizze di cui ai rami vita III e V.
Nonostante le polizze rivalutabili di cui al ramo vita I non risultino essere qualificabili come “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, risultano però rientrare nella nuova definizione di matrice comunitaria degli IBIP di cui alla lettera w-bis.3) dell’art. 1, comma 1, del TUF attualmente vigente, in quanto, detta definizione, risulta avere una portata più ampia rispetto alla previgente lettera w-bis) (che riporta la nozione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”).
Quest’ultima (i.e. lettera w-bis), infatti, richiamava espressamente solamente le polizze di cui ai rami vita III e V, mentre la definizione di IBIP (Insurance Based Investment Products), ingloba, tra le altre, anche le polizze vita rivalutabili di cui al ramo I, in quanto, ai sensi dell’art. 4 del regolamento UE n. 1286/2014 (cd. Regolamento PRIIPS), rientra nella definizione di prodotto di investimento assicurativo anche quel prodotto che presenta un valore di riscatto esposto anche solo parzialmente alle fluttuazioni del mercato. Infatti, nel caso di specie, nonostante la Polizza X garantisca il rientro del capitale investito (i.e. premi e versamenti aggiuntivi effettuati), in quanto polizza rivalutabile di cui al ramo vita I, le prestazioni dovute in caso di decesso dell’assicurato sono rivalutate in funzione del rendimento della gestione separata “FONDO” e, pertanto, per la quota parte della prestazione consistente nella rivalutazione, si realizza l’esposizione alle fluttuazioni del mercato, anche se contenuta, in quanto, il rendimento dell’ammontare versato a titolo di premio/versamenti aggiuntivi, come sopra esposto, non potrà mai essere negativo.
L’istante ritiene, in sintesi, che la Polizza X (in quanto polizza assicurativa rivalutabile appartenente al ramo vita I), sia ricompresa nella nozione di “prodotto di investimento assicurativo” (c.d. IBIP) di cui all’art. 1, comma 1, lett. w-bis.3), del TUF e che la stessa non rientri, quindi, tra i “titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni” di cui all’art. 1, comma 1-bis, del TUF.
Pertanto la società istante è dell’avviso che, gli incrementi degli investimenti effettuati nella Polizza suddetta, non debbano costituire un decremento della base di calcolo dell’agevolazione ACE per il periodo d’imposta 2018.
Quesito n. 2
L’istante rappresenta che la Polizza Y risulta qualificabile come polizza multi- ramo, e nello specifico, ramo vita I + III e rientra anch’essa nella definizione di “prodotto di investimento assicurativo” (c.d. IBIP) di cui all’art. 1, comma 1, lett. w- bis.3), del TUF, pertanto la stessa non dovrebbe essere ricompresa tra i “titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni” di cui all’art. 1, comma 1-bis, del TUF.
La società istante è dell’avviso che, gli incrementi degli investimenti effettuati nella Polizza suddetta, non debbano costituire, quindi, un decremento della base di calcolo dell’agevolazione ACE per il periodo d’imposta 2018.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il comma 6-bis introdotto nell’art. 1 del d.l 201 del 2011 dalla legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 550, lett. d) della legge di bilancio 2017, ha disposto che per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
In sostanza, la norma citata sottrae al beneficio dell’ACE quegli investimenti non consistenti in un reale incremento del capitale nuovo dell’impresa poiché si sostanziano in operazioni di natura finanziaria poste in essere da soggetti che non svolgono attività finanziaria.
Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, la previsione, pur essendo collocata in un apposito comma, stante il suo carattere sistematico, non può essere oggetto di disapplicazione, mediante la presentazione all’Agenzia delle entrate di apposito interpello probatorio e rappresenta una delle componenti strutturali che genera variazioni diminutive del capitale proprio.
Il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 (cd. Nuovo Decreto ACE), all’articolo 5, comma 3, ha delineato con maggior chiarezza l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 6-bis citato.
Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione del comma 6-bis in esame, il nuovo decreto ACE e la relazione illustrativa hanno precisato che per individuare i “titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni” occorre far riferimento alla nozione recata dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.).
Il predetto articolo 1, comma 1-bis, specifica che per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
- le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
- obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
- qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
Al riguardo si osserva che il rinvio all’articolo 1, comma 1 bis, del TUF, contenuto nel DM del 3 agosto 2017 e nella Relazione Illustrativa non appare sufficientemente esaustivo al fine di individuare le specifiche fattispecie che il legislatore ritiene non meritevoli di agevolazione.
Tenendo conto dell’evoluzione della disciplina del settore assicurativo e considerando la ratio dell’agevolazione, occorre integrare il rinvio contenuto nell’articolo 5 del DM 3 agosto 2017, tenendo conto anche del contenuto dell’articolo 1, comma 1, lett. w-bis.3), del TUF.
Tale ultima disposizione definisce un «prodotto di investimento assicurativo» ai sensi dell’articolo 4 numero 2), del regolamento UE n. 1289/2014 (di seguito “Regolamento PRIIPS”) come un prodotto che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
L’articolo 1, comma 1, lett. w-bis.3) citato elenca, poi, delle specifiche ipotesi che non rientrano nella definizione di prodotto di investimento assicurativo. Si tratta dei prodotti assicurativi non vita (elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE), nonché dei contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità. In tali ipotesi, è evidente che non si è in presenza di un investimento passivo rilevante ai fini della penalizzazione ACE.
Diversamente, le fattispecie che rientrano nella definizione di «prodotto di investimento assicurativo» sono da considerarsi, a tutti gli effetti, quali investimenti passivi (seppur indiretti) in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni che la ratio della norma agevolativa ACE non intende premiare.
Ciò posto, nel caso di specie, le polizze X e Y presentano una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato e rientrano, quindi, nella definizione di “prodotto di investimento assicurativo” di cui al citato art. 1, comma 1, lett. w-bis.3), del TUF. Esse, pertanto, sulla base di quanto sopra chiarito, sono da considerarsi ricomprese nella nozione di titoli e valori mobiliari non partecipativi da sterilizzare ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del DM ACE del 3 agosto 2017.
IL DIRETTORE CENTRALE
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