La legge 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. legge di stabilità 2014) all’articolo 1 comma 137 e 138 ha innovato la disciplina dell’Aiuto alla crescita economica (Ace) introdotta con l’articolo 1 del Decreto Legge n. 201/2011. Le modifiche introdotte all’ACE con la legge di stabilità 2014, secondo il legislatore, hanno come scopo quello di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese mediante capitale proprio. Infatti il predetto incentivo consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio (articolo 1 del Dl n. 201/2011).
La determinazione del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato dall’applicazione di un’aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
La predetta aliquota, originariamente fissata solo per i primi tre periodi di imposta, viene adesso determinata ex lege per i primi sei periodi di imposta. La misura dell’aliquota verrà determinata con un decreto ministeriale dal settimo periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione.
Per cui, possiamo riepilogare, la misura dell’aliquota come da elenco che segue:
- per il primo triennio di applicazione, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio resta fissata al 3%
- per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, l’aliquota viene stabilita al 4%
- per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, l’aliquota sarà del 4,5%
- per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’aliquota sarà del 4,75%
- dal settimo periodo di imposta, l’aliquota sarà determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
Il rendimento figurativo è individuato applicando all’incremento del capitale proprio l’aliquota relativa al periodo di imposta in cui si procede al calcolo. Il rendimento non può eccedere, nel periodo d’imposta di riferimento, il reddito complessivo netto. L’eventuale eccedenza può essere portata ad incremento dell’importo deducibile dal reddito complessivo netto dei successivi periodi d’imposta senza alcun limite temporale.
Incrementi del capitale ai fini ACE
Per determinare la deduzione è necessario individuare la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2010. Il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tenere conto dell’utile del medesimo esercizio. Per determinare l’incremento del patrimonio netto di un esercizio rispetto al capitale proprio al 31.12.2010 è necessario tenere conto delle variazioni (incrementi e decrementi) intervenute. Gli incrementi di capitale proprio sono rappresentati, ad esempio, dai conferimenti in denaro versati dai soci, dai conferimenti destinati al ripianamento di perdite o accantonati a riserva. Si considerano incremento del capitale anche la rinuncia del socio alla restituzione dei crediti nei confronti della società. Tali fattispecie riguardano esclusivamente crediti di natura finanziaria, ossia derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.
I versamenti rilevano soltanto se effettivamente effettuati; pertanto, ai fini dell’individuazione degli incrementi, non può essere considerata la mera sottoscrizione di un aumento di capitale. Concretizzano incremento anche gli accantonamenti a riserva legale, quelli a riserva statutaria e a riserva facoltativa. Assumono rilevanza tutti gli utili “che risultano mantenuti nell’economia dell’impresa, a prescindere dall’accantonamento a riserva” come, ad esempio, quelli portati a nuovo o destinati direttamente alla copertura di perdite. Non costituiscono incrementi del capitale proprio i finanziamenti erogati dai soci, ancorché infruttiferi; gli stessi infatti rappresentano debiti per la società.
Decremento del capitale ai fini ACE
I decrementi di capitale proprio sono rappresentati dalle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci/partecipanti. Rilevano pertanto la devoluzione di riserve di utili, la devoluzione di capitale/riserve di capitale (ad esempio, riduzione del capitale sociale). Non rilevano invece, quali decrementi, le riduzioni di patrimonio derivanti da perdite e le distribuzioni dell’utile dell’esercizio. Possono beneficiare dell’A.C.E. anche le imprese individuali e le società di persone (snc, sas); in questo caso si applicano, “in quanto compatibili”, le regole sopra esaminate con riguardo ai soggetti Ires; considerando tuttavia, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, “il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio”, non assume alcuna rilevanza la variazione del capitale proprio; di conseguenza, l’intero patrimonio netto di ciascun esercizio costituisce la base su cui applicare il rendimento nozionale. Non assume alcuna rilevanza il fatto che si tratti di capitale di “vecchia” formazione (ossia risultante dal 2010) ovvero di “nuova” formazione, anche derivante da apporti in natura.