AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 62 del 4 marzo 2025

Aiuto alla crescita economica (ACE) – Limite del patrimonio netto – Art. 11 del D.M. 3 agosto 2017 – Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) – Somme ricevute a fronte dell’emissione di ”azioni” – Contabilizzazione – Passività finanziarie – Non concorrono

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA SPAC B.V. (di seguito ”Istante”) presenta un’istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all’applicazione dell’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito, ”ACE”) e, in particolare, del limite del patrimonio netto, di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017 (di seguito, ”Nuovo Decreto ACE”), da considerare ai fini del calcolo dell’agevolazione ACE spettante, alla fattispecie di seguito rappresentata.

L’Istante dichiara di essere una società di diritto olandese, con sede di direzione effettiva localizzata in Italia, e di essere stata costituita il 7 aprile 2021 da BETA S.p.A. (di seguito, ”BETA ” o ”Sponsor”), con l’obiettivo di realizzare una business combination con una società target secondo lo schema tipico delle Special Purpose Acquisition Companies (di seguito, ”SPAC”).

A tal fine, l’Istante rappresenta di aver lanciato il […] 2021 una initial public offer (di seguito, ”IPO”) sul mercato regolamentato Euronext Amsterdam, che ha portato alla raccolta complessiva di circa […] euro, di cui:

(a) euro […] a fronte dell’emissione di n. […] azioni ordinarie quotate (di seguito, ”Ordinary Shares”) e sottoscritte dagli aderenti all’IPO (di seguito, ”Investitori”), precisando che, oltre ad attribuire i diritti tipici del rapporto sociale, le Ordinary Shares riconoscono agli Investitori il diritto di recesso in caso di: (i) approvazione della business combination da parte dell’assemblea dei soci; (ii) mancata realizzazione della business combination nell’arco temporale previsto (di seguito, ”Diritto di Recesso”);

(b) euro […] a fronte dell’emissione di n. […] azioni speciali, interamente sottoscritte dallo Sponsor, di cui: (i) n. […] azioni (di seguito, ”Founder Shares”), che attribuiscono il diritto di voto in assemblea e che, in caso di esito positivo della business combination, si convertono automaticamente in Ordinary Shares; e (ii) un’azione di categoria speciale, che incorpora il diritto di opzione a sottoscrivere Ordinary Shares alle condizioni stabilite nel Prospetto IPO.

Ciò posto, l’Istante dichiara che:

a decorrere dalla data di raccolta dei fondi tramite l’IPO, era previsto un termine di due anni (prorogabile per ulteriori sei mesi) per completare la business combination;

tuttavia, lo scenario macroeconomico non favorevole ha complicato l’individuazione della target e la concreta possibilità di completare l’operazione si è manifestata solo a ridosso del termine suddetto, ossia nel […] 2023, quando è stato concluso un accordo preliminare con i soci di una potenziale target, GAMMA S.p.A. (di seguito, ”GAMMA”);

conseguentemente, è stata convocata in via straordinaria l’assemblea dei soci per approvare la proroga di sei mesi del termine e per consentire agli Investitori l’esercizio del diritto di recesso in considerazione della mancata realizzazione della business combination entro il termine di due anni originariamente stabilito nel prospetto IPO;

il […] 2023, l’assemblea dei soci ha deliberato a favore della proroga di sei mesi (fino al […] 2024) del termine per realizzare la business combination con GAMMA;

il […] 2023, la procedura relativa alla liquidazione dei soci che hanno esercitato il diritto di recesso si è conclusa con il riacquisto da parte dell’Istante di n. […] Ordinary Shares, per un esborso di euro […] (di seguito, ”Primo Recesso”) e, per l’effetto, il numero residuo di Ordinary Shares si è ridotto a […] (di seguito, ”Outstanding Ordinary Shares”);

il […] 2023, le trattative con i soci di GAMMA sono state interrotte e l’accordo preliminare risolto, in quanto la portata del Primo Recesso e la volontà informalmente espressa da alcuni Investitori di voler esercitare il diritto di recesso anche nel caso in cui si fosse proceduto alla business combination con GAMMA hanno reso inutile proseguire nelle negoziazioni;

acclarata l’impossibilità di realizzare la business combination e stante l’imminente scadenza della proroga, è stata avviata la procedura di delisting delle Outstanding Ordinary Shares e il riscatto delle medesime, perfezionatasi nel […] 2024 (di seguito, ”Secondo Recesso”).

Ciò posto, l’Istante evidenzia che nel sistema IAS/IFRS (adottato dall’Istante fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022) la classificazione contabile delle azioni ordinarie emesse dalle SPAC nei confronti degli Investitori, in linea generale, può seguire due modalità alternative:

(1) in base ad un primo approccio, che valorizza la natura partecipativa degli strumenti in questione, le azioni ordinarie vengono classificate tra gli strumenti di capitale, a diretto incremento del patrimonio netto;

(2) in base ad un secondo approccio, che valorizza, invece, il diritto di recesso esercitabile dagli investitori al verificarsi di determinati eventi (i.e., l’individuazione della target ovvero la mancata realizzazione della business combination), le azioni ordinarie vengono classificate tra le passività finanziarie.

L’Istante, richiamando lo IAS 32, sottolinea che l’alternatività di approccio rappresenta una declinazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, secondo cui ”la classificazione di uno strumento finanziario nello stato patrimoniale è determinata dal suo contenuto sostanziale, piuttosto che dalla sua forma giuridica[…]” (così, lo IAS 32, par. 18).

Nel caso in esame, l’Istante rappresenta di avere contabilizzato, negli esercizi in cui il bilancio è stato redatto secondo i principi IAS/IFRS (vale a dire, nel 2021 e nel 2022), le Ordinary Shares come passività finanziarie, considerando, dunque, il diritto di recesso ad esse collegato come un obbligo incondizionato di pagamento ai sensi dello IAS 32. Negli stessi esercizi, solo le Founder Shares sono state iscritte equity instruments nel patrimonio netto dell’Istante.

L’Istante riferisce che, coerentemente con la qualificazione adottata (di passività finanziaria), le Ordinary Shares sono state contabilizzate secondo il criterio del costo ammortizzato, con imputazione a conto economico dei costi di transazione a esse correlati; da tali costi (fiscalmente indeducibili) sono derivate perdite di esercizio che hanno portato a un progressivo decremento del patrimonio netto.

L’Istante rappresenta di avere, successivamente, adottato, a seguito dell’avvenuto delisting e, quindi, a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (ossia, per il 2023), i principi contabili olandesi (di seguito, ”Dutch Gaap”), precisando che questo cambio di principi contabili ha comportato la contabilizzazione delle Outstanding Ordinary Shares come strumenti di capitale e, quindi, la loro imputazione a diretto incremento del patrimonio netto (di seguito, ”Riclassificazione”).

L’Istante rileva, dunque, che il cambio di principi contabili e la conseguente Riclassificazione hanno determinato, per l’esercizio 2023, la rilevazione di un patrimonio netto pari ad euro […], che, al netto della perdita di esercizio, risulta ridotto ad euro […] (come indicato nella tabella n. x, esposta in istanza, che mostra la composizione del patrimonio netto al 31 dicembre 2023).

A fronte di tale situazione, l’Istante afferma che, nella fattispecie in esame, la variazione positiva complessiva del capitale proprio rilevante ai fini ACE (di seguito, ”Base ACE”) per complessivi euro […] (corrispondente alla somma dei conferimenti in denaro effettuati a fronte dell’emissione delle Ordinary Shares per euro […] e delle Founder Shares per euro […]) risulterebbe utilizzabile fino a concorrenza del patrimonio netto risultante al 31 dicembre 2023 pari a euro […] (così determinato per effetto della Riclassificazione, del Primo Recesso e delle perdite registrate negli esercizi 2021, 2022 e 2023), come previsto dall’articolo 11 del Nuovo Decreto ACE (di seguito, ”Limite del Patrimonio Netto”).

Ciò premesso, l’Istante chiede se ”ai fini del calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio per il periodo d’imposta 2023, ai fini del Limite del Patrimonio Netto, assuma pienamente rilievo il valore d’iscrizione delle Outstanding Ordinary Shares:

a. tenuto conto della natura di apporto di equity sottostante all’emissione delle Ordinary Shares e, quindi, della loro qualificazione, ai fini fiscali, come strumenti similari alle azioni; e

b. indipendentemente dalla classificazione contabile delle Ordinary Shares come posta di patrimonio netto o passività finanziaria, in base ai principi contabili adottati (che, peraltro, nel caso in oggetto sono variati nel tempo)”.

In altre parole, l’Istante chiede se i conferimenti in denaro ricevuti a fronte dell’emissione delle Ordinary Shares possano essere calcolati ai fini del Limite del Patrimonio Netto indipendentemente dalla loro originaria contabilizzazione come passività finanziarie e se, laddove tali passività finanziarie, in base ai principi contabili di volta in volta applicati, non siano incluse nel patrimonio netto, il loro ammontare possa essere ”specificamente aggiunto” ai fini della determinazione del Limite del Patrimonio Netto.

Con nota […], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa. Con nota […], l’Istante ha risposto alla predetta richiesta (di seguito, ”documentazione integrativa”).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che i conferimenti in denaro ricevuti a fronte dell’emissione delle Ordinary Shares debbano essere conteggiati ai fini del Limite del Patrimonio Netto, di cui all’articolo 11 del Nuovo Decreto ACE, indipendentemente dalla originaria contabilizzazione delle Ordinary Shares come passività finanziaria.

L’Istante, dunque, sostiene che la normativa ACE deve interpretarsi nel senso che, ai fini del Limite del Patrimonio Netto, non rilevi tout court la rappresentazione contabile delle Ordinary Shares, che può evidentemente variare a seconda dei principi contabili e/o dell’impostazione contabile adottati dall’impresa.

A parere dell’Istante, infatti, il valore di iscrizione delle Ordinary Shares ”deve assumere comunque rilievo ai fini della normativa ACE, se del caso, quindi, incrementando il valore contabile del patrimonio netto, qualora le Ordinary Shares vengano qualificate come una passività”.

A sostegno di tale conclusione, in primo luogo, l’Istante rappresenta che le Ordinary Shares, sempre ai fini delle imposte sui redditi, sono state qualificate e, in concreto, trattate come partecipazioni azionarie e che, per tale ragione, laddove ai soli fini ACE fossero trattate diversamente, si genererebbero effetti incoerenti nell’ambito del medesimo comparto impositivo.

L’Istante dichiara, infatti, di aver trattato, ai fini del Primo e del Secondo Recesso, le Ordinary Shares come ”strumenti similari alle azioni” e, a tal fine, evidenzia che ”le somme pagate a beneficio degli Investitori sono state assoggettate a tassazione come redditi di capitale, ovvero di impresa, secondo il regime di cui agli articoli 47, comma 7, 89, comma 2, [del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”TUIR”)] e all’articolo 27, comma 1bis, [del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600], che trovano applicazione in relazione alle somme riconosciute ai soci in sede di recesso, riscatto o liquidazione”.

Sotto altro profilo, l’Istante fa presente che, coerentemente con il trattamento fiscale degli ”strumenti similari alle azioni”, la contabilizzazione delle Ordinary Shares come passività finanziarie non ha portato ad alcuna deducibilità di costi od oneri.

Pertanto, secondo l’Istante, sarebbe del tutto irragionevole trattare le Ordinary Shares quali ”strumenti finanziari similari alle azioni” a tutti gli altri fini nell’ambito dell’imposizione sui redditi, e far prevalere, ai soli fini ACE (ossia di un istituto facente parte del medesimo comparto impositivo) la rappresentazione adottata in bilancio.

Inoltre, l’Istante rileva che da tale impostazione, deriverebbero per l’emittente effetti fiscali asistematici: ”da un lato, si applicherebbe il regime fiscale proprio dei titoli partecipativi, caratterizzato dall’indeducibilità dei relativi rendimenti [articolo 109, comma 9, lettera a), TUIR] e dall’irrilevanza fiscale delle oscillazioni di valore (articolo 94, comma 4, TUIR), mentre, dall’altro, non verrebbe riconosciuto il beneficio ACE nonostante l’impresa abbia scelto di reperire risorse finanziarie ricorrendo al capitale di rischio”.

Sul punto, l’Istante evidenzia che anche nell’ambito della stessa disciplina ACE, la rilevanza del dato ”rettificato” ai fini fiscali, in luogo del dato contabile, troverebbe conferma sia nelle indicazioni del legislatore, che nella prassi dell’Agenzia delle Entrate e, a questo riguardo, richiama ”la disciplina dettata per le stabili organizzazioni, le quali, sia ai fini della determinazione della base ACE che dell’individuazione del limite del patrimonio netto, devono assumere come parametro di riferimento il maggiore tra il fondo di dotazione contabile e il fondo «congruo» ai fini fiscali”.

Dunque, ad avviso dell’Istante, si dovrebbe procedere alla rettifica del Limite del Patrimonio netto in ottica fiscale e peraltro, tale rettifica, nel caso di specie, come evidenziato nell’istanza, porterebbe a un risultato allineato al dato contabile (ancorché derivante da un cambio di principi contabili e dalla conseguente diversa rappresentazione in bilancio delle Outstanding Ordinary Shares).

In secondo luogo, l’Istante sostiene che la scelta dei principi contabili applicati non dovrebbe tradursi in un’ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto della finalità dell’ACE, che è appunto quella di favorire la capitalizzazione delle imprese.

Sul punto, l’Istante sottolinea come la qualificazione contabile delle Ordinary Shares emesse dalle SPAC fra le passività finanziarie rappresenti solo una delle due alternative ammesse dai principi contabili internazionali, senza che in seno alla prassi contabile sia possibile individuare una preferenza (né tantomeno una prevalenza) di un approccio rispetto all’altro e, a riprova di ciò, osserva che nell’ambito di IPO promosse in Italia da altre SPAC, strumenti con caratteristiche del tutto analoghe alle Ordinary Shares sono stati classificati fra quelli aventi natura partecipativa e, quindi, a incremento del patrimonio netto.

In terzo luogo, l’Istante afferma che le Ordinary Shares rientrano tra le forme di raccolta del capitale che l’ACE mira ad agevolare e che, per tale ragione, il loro computo ai fini del limite del patrimonio netto è perfettamente in linea con la finalità propria dell’ACE (cioè, incentivare gli apporti di equity).

Infatti, le Ordinary Shares, a parere dell’Istante, rappresentano vere e proprie partecipazioni al capitale sociale, la cui sottoscrizione comporta l’acquisto dello status di socio; esse, peraltro, presentano le altre caratteristiche tipiche degli strumenti di equity:

(i) il diritto di voto nell’assemblea dei soci; (ii) il diritto alla partecipazione agli utili; (iii) il diritto di recesso nei casi individuati dalla legge e dallo Statuto; e (iv) il diritto di essere soddisfatti in via meramente postergata rispetto ai creditori sociali.

Infine, l’Istante ritiene che considerare i conferimenti relativi alle Ordinary Shares ai fini del Limite del Patrimonio Netto non si ponga in contrasto con la ratio sottesa allo stesso limite.

A questo riguardo, l’Istante evidenzia che il Limite del Patrimonio Netto vuole evitare che, in presenza di una rilevante Base ACE, ma di un patrimonio netto eroso da altrettanto rilevanti perdite, il rendimento nozionale sul capitale proprio venga calcolato su una Base ACE che non trovi alcuna corrispondenza con il patrimonio netto effettivo e, in questa ottica, richiama il passaggio della relazione illustrativa al DM del 14 marzo 2012, laddove viene affermato che: ”[l]a funzione limitativa del patrimonio netto è quella di evitare che si ottenga una variazione agevolabile agli effetti dell’ACE che presuppone l’esistenza di un patrimonio figurativo non corrispondente alla effettiva entità contabile”.

Ciò posto, a parere dell’Istante, l’esigenza di cautela sottesa al Limite del Patrimonio Netto non è riscontrabile nel caso di specie, in quanto ”la circostanza che, ante Riclassificazione, il patrimonio netto risultasse inferiore alla base ACE era riconducibile alla discrezionale contabilizzazione delle Ordinary Shares fra le passività finanziarie e, solo in misura marginale, all’erosione dello stesso causata dalla registrazione di perdite d’esercizio”.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l’Istante ritiene che, nel caso in oggetto, i conferimenti in denaro ricevuti a fronte dell’emissione delle Ordinary Shares possano essere conteggiati ai fini del Limite del Patrimonio Netto.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica e non presuppone alcuna valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio ACE, né in ordine alla corretta determinazione dello stesso nei termini rappresentati nell’istanza.

Inoltre, il presente parere è limitato al quesito interpretativo formulato dall’Istante ed esula da ogni giudizio o valutazione sulla qualificazione delle Ordinary Shares come titoli similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 del TUIR e sulla modalità con cui è avvenuta la Riclassificazione, nonché sugli effetti di quest’ultima sulla quantificazione della Base ACE e del patrimonio netto utile ai fini dell’articolo 11 del Nuovo Decreto ACE, non oggetto di alcuno specifico quesito.

Sui predetti aspetti, pertanto, resta impregiudicato il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Tanto premesso, occorre evidenziare che il quesito formulato dall’Istante è sostanzialmente diretto a conoscere la corretta determinazione del Limite del Patrimonio Netto, di cui all’articolo 11 del Nuovo Decreto ACE, rilevante ai fini del calcolo del beneficio ACE spettante in ciascun periodo d’imposta in presenza di Ordinary Shares, come quelle descritte nel caso in esame, emesse da una SPAC a fronte di conferimenti in denaro effettuati dagli Investitori nell’ambito di un’iniziativa di business combination (anche se non portata a termine) e iscritte come passività finanziarie secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Al riguardo, giova ricordare che il comma 1 dell’articolo 11 del Nuovo Decreto ACE dispone che ”[i]n ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie”.

L’enunciata disposizione era già contenuta nell’abrogato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012, la cui relazione illustrativa ne spiegava più diffusamente la ratio, precisando, in particolare, che la funzione limitativa del patrimonio netto è quella di evitare che si ottenga una variazione agevolabile agli effetti dell’ACE che presuppone l’esistenza di un patrimonio ”figurativo” non corrispondente all’effettiva entità contabile (cfr. la risposta all’istanza di interpello pubblicata sub n. 284 del 2021).

Tale ratio appare confermata anche alla luce della relazione illustrativa del Nuovo Decreto ACE, nel quale è stato, altresì, specificato che ”[l]a citata disposizione, inoltre, richiede che il patrimonio netto di bilancio debba essere in ogni caso assunto al netto delle riserve per acquisto di azioni proprie. Tale previsione, stante le nuove modalità di rappresentazione contabile derivanti dalla riforma contenuta nel D.lgs. n. 139/2015, si applica a tutti i soggetti, a prescindere dai principi contabili adottati in bilancio” (enfasi aggiunta).

L’articolo 11 del Nuovo Decreto ACE, dunque, rinvia inequivocabilmente alla consistenza contabile del patrimonio netto come limite della variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini ACE, escludendo, oltre alla ”riserva per acquisto di azioni proprie” (espressamente considerata), anche tutte quelle poste ideali del netto che in linea con la richiamata ratio dell’articolo 11 hanno natura meramente figurativa e non comportano un’effettiva variazione delle risorse patrimoniali a disposizione della società (come, ad esempio, le ”riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi” presa in considerazione nella richiamata risposta ad interpello n. 284 del 2021).

Una simile soluzione risulta anche in linea con quanto previsto ai fini della cd. Dual Income Tax DIT (in considerazione delle analogie che caratterizzano alcuni aspetti della norma sull’ACE con le disposizioni già previste per la DIT cfr. la circolare n. 12/E del 23 maggio 2014) nell’ambito della quale era stato chiarito, in relazione al limite ”non superabile” del patrimonio netto, che ”[r]elativamente alla nozione di patrimonio netto occorre fare riferimento a quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio in cui si intende calcolare l’agevolazione in argomento e, in particolare, ai seguenti elementi contenuti nell’art. 2424 del codice civile, lett. A) del passivo […] I soggetti, diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, non obbligati alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di cui al citato art. 2424 del codice civile, devono, comunque, fare riferimento alle corrispondenti voci classificabili secondo lo schema contenuto nel predetto art. 2424 […]” (così la circolare n. 76/E del 6 marzo 1998, par. 5, del Ministero delle finanze).

Dunque, come confermato nella risposta all’istanza di interpello pubblicata sub n. 279 del 2021, in linea generale, il Limite del Patrimonio Netto va determinato prendendo a riferimento il patrimonio netto così come risulta dalla contabilità e, dunque, come indicato nel bilancio del periodo d’imposta in relazione al quale è calcolato il corrispondente beneficio ACE spettante.

Di conseguenza, la circostanza che un soggetto beneficiario dell’ACE abbia emesso, a fronte di conferimenti in denaro, titoli o strumenti finanziari qualificabili ai fini fiscali come similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR non assume rilevanza ai fini della quantificazione del Limite del Patrimonio Netto ai fini ACE; tale Limite, infatti, rileva esclusivamente nella misura nei termini sopra evidenziati della consistenza contabile del patrimonio netto a prescindere dal fatto che i titoli siano fiscalmente qualificabile come similari alle azioni e assoggettati a tassazione come redditi di capitali ovvero di impresa secondo il regime degli articoli 47, comma 7, 89, comma 2, del Tuir e dell’articolo 27, comma 1bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La soluzione qui rappresentata non muta anche volendo considerare le altre circostanze evidenziate dall’Istante, secondo le quali, tra l’altro:

(a) le Ordinary Shares ”avrebbero potuto essere alternativamente classificate tra gli strumenti di capitale (a diretto incremento del patrimonio netto) […] oppure, in base al […] approccio che attribuisce rilievo determinante al Diritto di Recesso tra le passività finanziarie” (così, in particolare, pag. xx della documentazione integrativa);

(b) in base all’approccio contabile seguito dalla stessa società istante, la classificazione delle Ordinary Shares come passività finanziarie ”sarebbe stata temporanea: dopo l’iniziale contabilizzazione come strumento di capitale al momento della loro sottoscrizione […] e la successiva riclassificazione in bilancio come passività finanziaria, le Ordinary Shares sarebbero tornate ad essere classificate come strumenti di capitale ad esito del perfezionamento della business combination” (così pag. xx della documentazione integrativa);

(c) qualora fossero stati applicati nell’ambito della Riclassificazione, in luogo dei Dutch Gaap ovvero dei principi contabili IAS/IFRS, i principi contabili italiani ”le Outstanding Ordinary Share sarebbero state ugualmente classificate all’interno[del] patrimonio netto (tra capitale sociale e riserva sovrapprezzo), senza quindi possibilità nemmeno in via opzionale di iscriverle come debito nel passivo dello Stato Patrimoniale” (così pag. xx della documentazione integrativa).

Posto che come sopra evidenziato ogni valutazione circa la Riclassificazione (ossia, il passaggio dai principi IAS/IFRS ai Dutch Gaap ovvero ai principi contabili nazionali) esula del presente esame, e pur rilevando ”la visione giuridico-formale dei fatti aziendali che caratterizza le modalità di calcolo dell’agevolazione ACE” (cfr. la relazione illustrativa del Nuovo Decreto ACE), si ritiene che, ai fini del Limite del Patrimonio Netto, la valutazione compiuta dall’Istante, in sede di redazione dei bilanci IAS/IFRS, circa la classificazione, sotto il profilo contabile, delle Ordinary Shares come passività finanziarie e non come equity non possa essere superata poiché, in tale ambito, la funzione del rinvio, da parte dell’articolo 11 del Nuovo Decreto ACE, alla misura nei termini sopra indicati della consistenza contabile del patrimonio netto come limite alle variazioni in aumento del capitale proprio rilevanti ai fini ACE è quella di assicurare, attraverso un chiaro parametro risultante dal bilancio, l’esistenza di un effettivo patrimonio agevolabile (ad esempio, non ridotto o azzerato dalle perdite d’esercizio).

Inoltre, non può non evidenziarsi come, nonostante l’affermata sussistenza di un’alternatività nell’approccio della classificazione delle Ordinary Shares (più volte sottolineata) in base ai principi IAS/IFRS, sia stato lo stesso Istante a classificare le Ordinary Shares, in sede di redazione dei bilanci IAS/IFRS, come passività finanziarie (circostanza, questa, non oggetto di sindacato in questa sede).

Per i richiamati motivi, non si condivide la soluzione prospettata dall’Istante. Di conseguenza, tenuto conto della ratio della disposizione di cui all’articolo 11 del Nuovo Decreto Ace nei termini sopra detti, ai fini della determinazione del Limite del Patrimonio Netto, lo stesso non potrà essere incrementato del valore di iscrizione delle Ordinary Shares, classificate come passività finanziarie.

Da ultimo, si ribadisce che il presente parere esula da ogni valutazione in merito alla Riclassificazione operata dall’Istante in base ai Dutch Gaap e alla concreta determinazione della Base ACE in relazione alle quali, peraltro, non viene formulato alcuno specifico quesito.

Resta inteso che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ha abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 (i.e., il beneficio ACE) prevedendo che, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

La presente risposta viene resa sulla base degli elementi evidenziati dichiarati dall’Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nella documentazione integrativa e nei relativi allegati, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.