AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 262 del 21 marzo 2023
Aiuto alla crescita economica – Articolo 5, comma 8, D.M. 3 agosto 2017 – Conferimento di ramo d’azienda e cessione di partecipazioni
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
X S.p.A., di seguito anche solo società o istante o interpellante, ha presentato interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a) della legge n. 212 del 2000, al fine di avere chiarimenti in relazione alle disposizioni recate dall’articolo 5, comma 8, lettera b), del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 (c.d. nuovo Decreto ACE), in tema variazioni del capitale proprio rilevanti ai fini ACE.
L’istante rappresenta di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni in società di diritto italiano operanti nel settore delle _________.
Viene riferito che nel corso del 2019, la Società ha posto in essere un processo di riorganizzazione aziendale (di seguito, la Riorganizzazione) finalizzato all’ingresso nel Gruppo di taluni fondi di private equity _____.
In particolare, la Riorganizzazione si è articolata nelle seguenti due fasi:
1) in data 25 ottobre 2019, la Società ha deliberato il conferimento del ramo d’azienda afferente la formazione universitaria in favore di una società di nuova costituzione Y S.r.l. (di seguito, il Conferimento Società);
2) in data 5 novembre 2019, la Società ha ceduto ad una società veicolo il 50% della partecipazione detenuta in Y S.r.l. e derivante dal Conferimento. A seguito della Cessione il capitale sociale di Y S.r.l. è detenuto pariteticamente dall’istante e (indirettamente) dai Fondi.
In particolare, la Società ha rilevato contabilmente il conferimento a valori correnti facendo emergere un componente economico positivo (di seguito, la ”Plusvalenza da Conferimento”) pari a euro _____, mentre dalla successiva cessione del 50 per cento delle partecipazioni (iscritte al valore contabile di euro ______ e cedute al prezzo di euro _____) è emerso un componente negativo di reddito pari ad euro ______.
Tanto premesso l’istante chiede se, ai fini del computo della base ACE relativa al periodo d’imposta 2021, le riserve formate con utili derivanti dalla Plusvalenza da Conferimento debbano considerarsi irrilevanti, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, lettera b) del Decreto ACE, solo limitatamente alla quota della Plusvalenza da Conferimento che non sia stata oggetto di realizzo nell’ambito della cessione della partecipazione nella conferitaria.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che, ai fini del computo della base ACE relativa al periodo d’imposta 2021, le riserve formate con utili derivanti dalla Plusvalenza da Conferimento debbano considerarsi irrilevanti, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, lettera b) del Decreto ACE, solo limitatamente alla quota della Plusvalenza da Conferimento che non sia stata oggetto di realizzo nell’ambito della cessione della partecipazione nella conferitaria. Secondo l’istante, l’irrilevanza tout court della porzione di utile corrispondente alla plusvalenza rilevata contabilmente a fronte del conferimento d’azienda è suscettibile di creare un potenziale arbitraggio tra la rilevazione contabile dell’operazione di conferimento d’azienda ”a valori correnti” rispetto a quella ”in continuità dei valori” (ovvero ”a valori storici”), traslando, di fatto, la disparità che il legislatore ha inteso eliminare con la disposizione di cui al citato comma 8 in sede di successiva cessione della partecipazione nella conferitaria.
Più nello specifico, l’istante evidenzia che qualora la società conferente scelga di rappresentare l’operazione ”in continuità di valori contabili” la partecipazione ricevuta in cambio del conferimento risulterebbe iscritta ad un valore esattamente pari al valore netto contabile dell’azienda conferita e, pertanto, dall’operazione non emergerebbe alcun componente economico; di talché l’operazione risulterebbe assolutamente neutrale ai fini della formazione dell’utile accantonabile a riserva e, quindi, irrilevante ai fini ACE.
Tuttavia, in caso di successiva cessione della partecipazione nella conferitaria, l’eventuale plusvalenza derivante da tale evento, concorrendo alla formazione dell’utile civilistico potenzialmente accantonabile a riserva, rileverebbe diversamente da quanto avviene nel caso di conferimento d’azienda contabilizzato ”a valori correnti” ai fini dell’incremento di base ACE.
Ciò posto, l’istante ritiene che, in tal caso, si rende necessario adottare un correttivo al fine di eliminare le asimmetrie che, per effetto del diverso trattamento contabile adottato in sede di rilevazione dell’operazione di conferimento d’azienda (o ramo d’azienda), si generano ai fini ACE nell’eventuale successiva fase di cessione della partecipazione nella conferitaria.
Ritiene, in particolare, che sarebbe opportuno considerare non rilevante ai fini ACE solamente la porzione di utile accantonato a riserva corrispondente alla quota di conferimento non oggetto di realizzo, e che tale quota possa essere determinata moltiplicando la plusvalenza da conferimento per il rapporto tra la percentuale di partecipazione nella conferitaria detenuta al termine dell’esercizio rispetto alla percentuale di partecipazione nella conferitaria derivante dall’operazione di conferimento.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che esula dall’analisi della scrivente ogni valutazione in merito alla corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali ed economici indicati in istanza, nelle memorie integrative e nei vari allegati prodotti dal contribuente, per i quali rimangono fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria nelle competenti sedi.
Sempre preliminarmente, si rappresenta che il presente parere ha ad oggetto la specifica questione per la quale l’istante ha formulato il quesito oggetto di analisi in questa sede, restando impregiudicati la portata e gli effetti delle risposte che sono state fornite dalla scrivente Agenzia in relazione a diversi profili delle operazioni indicate nell’odierna istanza o ad altre comunque ad esse correlate.
L’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante ”Aiuto alla crescita economica (ACE)”, ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra quelle che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
L’incentivo consiste nella facoltà di dedurre dal reddito complessivo netto un importo pari al rendimento del nuovo capitale proprio immesso nella società sotto forma di conferimento in denaro ovvero di accontamento di utili a riserve disponibili.
Le disposizioni di attuazione della predetta agevolazione sono contenute nel decreto 3 agosto 2017 (di seguito, Decreto ACE) che hanno sostituito quelle dettate dal precedente DM 11 marzo 2012.
In particolare, per quanto di interesse ai fini della presente risposta, il comma 8 dell’art. 5 del Decreto ACE prevede che: ”Non assumono rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera b) del comma 2 le riserve formate con utili:
[…]
a) derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda”.
Come risulta dalla Relazione illustrativa al Nuovo Decreto ACE, la lettera b) del comma 8 dell’articolo 5 disciplina gli effetti sul calcolo della variazione del capitale proprio nell’ipotesi di conferimento di azienda.
Nella citata relazione si legge espressamente che ”Ferma la neutralità fiscale dell’operazione di cui all’art. 176 del TUIR, è necessario considerare che la rappresentazione contabile del conferimento di azienda non è regolamentata da alcun principio contabile nazionale con l’effetto che esistono prassi diverse circa il trattamento da riservare ai plusvalori che potrebbero emergere nel bilancio del conferente a seguito della suddetta operazione.
Ciò premesso, al fine di garantire le medesime modalità di calcolo dell’agevolazione a prescindere dalle regole contabili adottate, si è ritenuto necessario considerare non rilevanti, ai fini dell’agevolazione ACE, gli utili derivati da tale operazione. Va da sé, che tale previsione trova applicazione anche in relazione ai soggetti IAS/IFRS adopter con riferimento alle operazioni di conferimento sia se rilevate ai sensi dell’IFRS 3 sia se registrate secondo la prassi che orienta le operazioni under common control.”
La disposizione del DM trova origine nella circostanza che, al momento del conferimento, come peraltro rilevato dall’interpellante prescindendo dai principi contabili adottati dall’impresa possono verificarsi accounting policy diverse:
a) qualora la società conferente scelga di rappresentare l’operazione in continuità, la partecipazione ricevuta in cambio del conferimento risulterebbe iscritta ad un valore esattamente pari al valore netto contabile dell’azienda conferita e, pertanto, dall’operazione non emergerebbe alcun componente economico;
b) nel caso di contabilizzazione a valori correnti da parte del conferente, invece, emergerebbe la differenza tra il valore economico dell’azienda o ramo d’azienda conferita e quello contabile dei beni che la compongono rilevato prima dell’operazione di riorganizzazione.
Con la disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 5 del Decreto ACE, il legislatore ha pertanto inteso evitare che da un medesimo accadimento aziendale (i.e. l’operazione di conferimento d’azienda) possano derivare differenti conseguenze ai fini ACE in funzione della modalità di rappresentazione contabile prescelta.
In particolare, quindi, al fine di realizzare tale effetto, il decreto attuativo ha ”sospeso” la rilevanza ACE delle plusvalenze realizzate mediante il conferimento d’azienda o di rami d’azienda.
Pertanto, per rispondere al dubbio interpretativo prospettato dall’interpellante, riferito alla successiva cessione della partecipazione rinveniente dal conferimento, si rende necessario interpretare gli effetti derivanti dalla suddetta cessione, alla luce del medesimo principio appena descritto.
Per rispettarne la ratio ed evitare che, in relazione alla plusvalenza derivante dalla successiva cessione della partecipazione, si generino asimmetrie nel calcolo della base Ace in funzione dell’originaria rilevazione del conferimento a valori contabili o a valori correnti, deve ritenersi che, a prescindere dalla tecnica contabile adottata, al momento della cessione delle partecipazioni oggetto di conferimento, l’eventuale incremento di capitale proprio ai fini ACE deve essere considerato sempre pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione delle partecipazioni nella conferitaria e il valore contabile dei beni che la compongono esistenti in capo al conferente prima dell’originario conferimento.
Va da sé che in ipotesi di cessione di una quota delle suddette partecipazioni, il calcolo appena descritto dovrà essere parametrato alla percentuale di partecipazioni oggetto di cessione.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, la società potrà considerare quale incremento di capitale proprio rilevato al momento di cessione delle partecipazioni un ammontare da determinare con le modalità appena descritte, parametrandolo al 50 per cento delle partecipazioni cedute.
In considerazione della circostanza per cui la cessione delle partecipazioni summenzionata è avvenuta in data 5 novembre 2019, inoltre, si rammenta che l’incremento di capitale proprio/utile d’esercizio da essa derivante conseguito nel 2019, secondo il meccanismo ordinario di determinazione dell’agevolazione, sarà rilevante, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto ACE, a partire dal successivo periodo di imposta 2020.
Pertanto, in ogni caso, tale somma non concorrerà ai fini del calcolo dell’agevolazione cd. Super ACE di cui all’articolo 19, commi da 2 a 7 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che considera solo gli incrementi di capitale proprio realizzati nel periodo di imposta 2021 (i.e. utili dell’esercizio 2020 accantonati a riserva nel 2021).
Il presente parere si basa sulle informazioni fornite dal richiedente, assunte acriticamente così come illustrate nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e completezza.
Resta impregiudicato l’esercizio di ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare la sussistenza dei profili di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000 sottesi alla fattispecie qui rappresentata (anche in relazione ad eventuali atti, fatti o negozi ad essa collegati).