La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 33531 depositata il 20 dicembre 2024, intervenendo in tema di contenuto della contestazione disciplinare, ha ribadito il principio secondo cui “sul piano della selezione delle tutele, il radicale difetto di specificità della contestazione è stato considerato equivalente all’ipotesi di < <insussistenza del fatto>>“
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società di software, a cui veniva notificato, dopo la conclusione della procedura disciplinare, il licenziamento in quanto la società ascriveva al dipendente la carente attività di supporto che aveva commissionato un importante software gestionale, di talché, alla data stabilita, tale software era risultato ben lontano dall’essere pronto per l’implementazione e l’utilizzo. Il lavoratore impugnava il provvedimento espulsivo. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, in considerazione della genericità della contestazione disciplinare, connotata dalla totale indeterminatezza delle condotte disciplinarmente rilevanti, dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato e condannava la società alla reintegrazione del ricorrente ed al pagamento di un’indennità risarcitoria. La sentenza veniva confermata dalla Corte di appello. La società datrice di lavoro, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso della società.
Per gli Ermellini la società datrice di lavoro al fine di evitare la genericità della contestazione era gravata dall’obbligo di individuare l’esatto ambito di attività del lavoratore con i relativi compiti e, soprattutto, precisare quali difformità fossero riconducibili alla responsabilità del medesimo.
Infatti, per i giudici di piazza Cavour, la sentenza impugnata a correttamente applicato il principio secondo cui si è ritenuto “di limitare la verifica della legittimità della sanzione ai soli fatti specificamente contestati, senza tener conto di quelli genericamente indicati (Cass. n. 19632/2018);”
In ordine alla tutela da applicare, il Supremo consesso, ha precisato che “tanto premesso, al fine della individuazione della tutela applicabile, risulta dirimente la considerazione che, stante le accertate carenza di deduzione e inidoneità delle circostanze capitolate dalla società, non è stata offerta prova, della quale era onerata la parte datoriale, del fatto oggetto di addebito, di talché, sotto questo profilo, la concreta fattispecie ricade nell’ambito regolato dall’art.3, comma 2 d. lgs n. 23/2015 implicante l’applicazione della tutela reintegratoria;”