Con la risoluzione n. 112/E del 27/12/2012 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su fattispecie non secondaria delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della cosidetta “prima casa”. Indichiamo brevemente i requisiti per ottenere i benefici fiscali per l’acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione.
L’immobile deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso pertanto sono esclusi gli uffici accatastati come A/10, a meno che non siano nuovamente accatastati in modo diverso. L’agevolazione è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o dove il contribuente ha o intende trasferire la residenza: va da sé che non si può acquistare in un altro comune e richiedere una nuova agevolazione prima casa, in quanto non si potrebbe soddisfare il requisito dell’abitazione principale. Questo vale per qualsiasi diritto reale come anche la nuda proprietà (ma non sempre), l’usufrutto, uso, abitazione di altro immobile sito nel territorio nazionale, anche se posseduti non esclusivamente ma in comunione legale con il coniuge. Vero è che si può scegliere su quale immobile fruire dell’agevolazione a seconda di dove si ha la residenza o almeno in linea teroica potrebbe valere.
Le agevolazioni prima casa non spettano nel caso in cui si è titolari assieme al coniuge in regime di comunione dei beni di un diritto reale di godimento in precedenza acquistati senza agevolazione prima casa con il coniuge di un’altra unità locale abitabile situata nello stesso comune del fabbricato per cui si voorebbe richiedere l’agevolazione, mentre potrebbe spettare qualora l’unità locale sia situata in comune diverso all’interno del territorio italiano.
Il caso di coniugi sposati in regime di seprazione di beni deve essere equiparato al caso di un soggetto che possiede delle quote di un’unità locale.
L’agevolazione prima casa spetta o interamente o per quota anche nel caso di possesso di altra abitazione precedentemente non acquistata con i benefici prima casa situata in qualsiasi punto del territorio italiano indipendentemente dallo stesso comune o meno. In questo caso infatti è importante l’aspetto della novità nella fruizione del beneficio fiscale ed indipendentemente dallo status dei coniugi. Se infatti entrambi sono in comunione o in separazione e non hanno fruito mai del beneficio fiscale prima casa lo possono utilizzare anche successivamente. Se uno dei due invece ne ha fruito solo l’altro coniuge lo potrà utilizzare e limitatamente alla sua quota di pertinenza.
Nel caso di nuda proprietà non si avranno preclusioni alla fruizione del beneficio prima casa a meno che la stessa nuda proprietà non sia stata acquistata con i benefici fiscali prima casa.
Importante è non dimenticarsi di provvedere, entro il termine di decadenza di 18 mesi, del trasferimento di residenza.
Con la risoluzione n. 112/E ha riconosciuto al contribuente la possibilità di sanare, senza applicazine di sanzioni, il caso in cui si provveda alla vendita dell’immobili acquistato usufruendo dei benefici ficali per la prima casa e non si voglia o non si possa acquistare un nuovo immobile da adibire a prima casa. In tale ipotesi, e prima della scadenza dei 12 mesi entro cui e possibile acquistare un nuovo immobile da adibire – come detto – ad abitazione principale, lo stesso contribuente nello stesso termine può comunicatre all’Agenzia delle Entrate questo suo intendimento e chiedere contestualmente la riliquidazione delle imposte assolte in sede di registraxzione. In tal caso, il contribuente dovrà versare la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, interessi compresi, ma non la sanzione del 30% di cui al richiamato comma 4, poiché, non essendo ancora spirato il termine per adempiere, non può essere imputato al contribuente il mancato acquisto di altro immobile, cui consegue la decadenza dell’agevolazione.
Nell’ ipotesi del superamento dei 12 mesi, di cui sopra, il contribuente può presentare apposita istanza, usufruendo del ravvedimento operoso, indicando la decadenza intervenuta e richiede la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
Articoli correlati
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18939 - In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della 'prima casa', la decadenza dal beneficio a seguito dell'alienazione infraquinquennale dell'immobile è esclusa solo in caso di successivo…
- Applicabilità delle agevolazioni prima casa ai sensi della Nota II-bis, comma 4-bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune non acquistato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30882 - Il contribuente che, venduto, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, l'immobile per il quale abbia usufruito dei benefici inerenti all'agevolazioni prima casa, ne acquisti un altro…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11221 - Si decade dal beneficio dell'agevolazione "prima casa" anche in caso di trasferimento dell'immobile acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 maggio 2021, n. 12813 - Per evitare la decadenza dalle agevolazioni non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13118 - In tema di "agevolazioni prima casa, «l'idoneità» della casa di abitazione pre-posseduta purché acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo, che in…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…